Tre situazioni distinte
- Il matrimonio: il massimo di diritti e di obblighi, ovunque.
- L'unione civile o registrata: un contratto o uno statuto registrato presso lo stato civile, che dà una parte dei diritti del matrimonio. In Italia l'unione civile (2016) è riservata alle coppie dello stesso sesso e dà quasi tutti i diritti del matrimonio salvo l'adozione piena e la presunzione di filiazione; a San Marino l'unione civile (2018) è aperta a tutte le coppie; in Svizzera l'unione registrata non si celebra più dal 2022 ma quelle esistenti continuano.
- La convivenza di fatto: vivere insieme senza niente di firmato. In Italia i «conviventi di fatto» hanno dal 2016 alcuni diritti (assistenza in ospedale, subentro nell'affitto, risarcimento del danno) e possono firmare un contratto di convivenza; in Svizzera il concubinato non ha statuto e alcuni cantoni lo riconoscono fiscalmente; a San Marino idem. Da nessuna parte dà l'eredità o la pensione.
Quello che protegge in genere l'unione registrata
L'obbligo di assistenza reciproca, la contribuzione alle spese comuni, la protezione della casa comune, spesso l'assistenza sanitaria e fiscale dell'altro, a volte l'eredità e la pensione di reversibilità (l'unione civile italiana le dà entrambe), e una procedura di scioglimento più semplice del divorzio. Quello che dà raramente: la filiazione automatica dei figli nati nella coppia e l'adozione congiunta, che restano riservate al matrimonio o all'adozione in casi particolari secondo il paese.
Quello che non protegge quasi mai
La convivenza di fatto
Il compagno superstite non eredita niente senza testamento in nessun paese di questo sito, non ha nessuna pensione di reversibilità, e deve spesso lasciare la casa se era a nome del defunto. In caso di separazione, nessun assegno, nessuna divisione automatica di quello che è stato pagato dall'uno per l'altro: i tribunali ragionano per contributi provati. Il testamento, l'acquisto in comune per quote, l'assicurazione sulla vita e il contratto di convivenza sono le sole protezioni.
Alla separazione
I conviventi si separano senza procedura, e regolano tra loro — o davanti al giudice civile — la casa, i mobili, i debiti, e i figli secondo il diritto comune dell'affidamento, che non distingue i genitori sposati dagli altri. L'unione registrata si scioglie con una dichiarazione allo stato civile, congiunta o unilaterale, con effetti patrimoniali secondo lo statuto scelto; in Italia lo scioglimento dell'unione civile passa dal tribunale o dalla negoziazione assistita, come il divorzio, ma senza separazione preliminare.
Il contratto di convivenza
Dove esiste — in Italia dal 2016, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato — il contratto di convivenza permette di fissare la contribuzione alle spese, il regime dei beni acquisiti, la sorte della casa alla separazione, e a volte un'assistenza in caso di bisogno. Non può regolare l'eredità né i figli, e il testamento resta indispensabile. In Svizzera, una convenzione di concubinato ha lo stesso ruolo senza statuto legale, con l'aiuto di un notaio. Le schede paese danno le regole di ciascuno.
