Matrimonio civile
Nessun trattato dà all'Unione competenza sul diritto di famiglia sostanziale: ogni Stato decide chi può sposarsi, a quale età, con quali formalità. L'Unione interviene su tre piani. La libera circolazione: il coniuge di un cittadino dell'Unione — anche extracomunitario, anche dello stesso sesso dopo la sentenza Coman (C-673/16, 2018) — ha diritto di soggiorno nello Stato membro in cui il cittadino si stabilisce. Gli atti pubblici: il regolamento 2016/1191 dispensa dall'apostille e dalla legalizzazione gli atti di nascita, di matrimonio e di stato civile tra Stati membri e crea moduli plurilingue. Il diritto internazionale privato: i regolamenti Bruxelles II ter (competenza per il divorzio), Roma III (legge applicabile al divorzio), 2016/1103 (regime patrimoniale) e 650/2012 (successioni) dicono quale giudice e quale legge per una coppia binazionale, senza toccare il matrimonio stesso. L'Italia è Stato membro; la Svizzera e San Marino non lo sono, ma le convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) e dell'Aia (apostille, 1961) le collegano. Il matrimonio resta di competenza degli Stati, ma la direttiva 2004/38/CE garantisce al coniuge di un cittadino dell'Unione, qualunque sia la sua nazionalità, il diritto di soggiornare con lui in un altro Stato membro.
I punti chiave
| Competenza | Nazionale per età, condizioni, formalità, effetti; nessuna armonizzazione |
|---|---|
| Libera circolazione | Diritto di soggiorno del coniuge, anche extracomunitario e dello stesso sesso (Coman, 2018) |
| Atti di stato civile | Senza legalizzazione né apostille tra Stati membri, moduli plurilingue (regolamento 2016/1191) |
| Diritto internazionale privato | Bruxelles II ter, Roma III, 2016/1103, 650/2012: giudice e legge per le coppie binazionali |
| Matrimonio egualitario | 16 Stati membri lo celebrano; riconoscimento obbligatorio solo ai fini del soggiorno |
| Svizzera e San Marino | Fuori dall'Unione; convenzioni CIEC e apostille dell'Aia |
In pratica
- Un matrimonio celebrato in uno Stato membro si trascrive nell'altro con l'estratto plurilingue, senza legalizzazione; i moduli del regolamento 2016/1191 si chiedono allo stato civile.
- Il certificato di capacità matrimoniale plurilingue della CIEC (convenzione di Monaco, 1980) è accettato in Italia, in Svizzera e in molti Stati europei per sposarsi all'estero.
- Per la Svizzera e San Marino, gli atti italiani vanno con l'estratto plurilingue CIEC (convenzione di Vienna, 1976), senza apostille.
- Il coniuge extracomunitario di un italiano che si trasferisce in un altro Stato membro ottiene la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione.
Costi e copertura
Estratti plurilingue gratuiti o a costo simbolico; nessuna spesa di legalizzazione tra Stati membri.
Cambiamenti recenti
La sentenza Coman (2018) è applicata da tutti gli Stati membri per il soggiorno; la proposta di regolamento sul riconoscimento della filiazione (2022) è bloccata; la Commissione ha aperto nel 2024 una riflessione sulla digitalizzazione degli atti di stato civile.
A chi rivolgersi
- La tua Europa (europa.eu/youreurope): matrimonio e coppie binazionali.
- Portale europeo della giustizia elettronica: diritto di famiglia per Stato.
- CIEC (ciec1.org): convenzioni sullo stato civile.
Da sapere
L'Unione facilita la circolazione degli atti e dei coniugi, non l'uniformità del matrimonio: le condizioni per sposarsi e gli effetti restano quelli di ogni Stato. E per la Svizzera e San Marino, fuori dall'Unione, contano le convenzioni CIEC e dell'Aia, non i regolamenti europei.
Fonti
- Regolamento (UE) 2016/1191 — documenti pubblici — EUR-Lex
- Sentenza Coman, C-673/16 (2018) — Corte di giustizia
- La tua Europa — matrimonio — guida ufficiale
Unioni civili e convivenza
L'unione registrata è competenza nazionale, ma la direttiva 2004/38 impone di riconoscere il partner registrato di un cittadino dell'Unione per il soggiorno negli Stati che equiparano l'unione al matrimonio, e di «agevolare» l'ingresso del partner di una relazione stabile; il regolamento 2016/1104 fissa la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate in 18 Stati membri, tra cui l'Italia.
La direttiva 2004/38 sulla libera circolazione considera «familiare» il partner con cui il cittadino dell'Unione ha contratto un'unione registrata, se la legislazione dello Stato membro ospitante equipara l'unione al matrimonio (articolo 2), e obbliga gli Stati ad «agevolare» l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino ha una relazione stabile debitamente attestata (articolo 3), con esame individuale e decisione motivata. Il regolamento 2016/1104, in vigore dal 2019 in 18 Stati membri (Italia compresa, non l'Irlanda né i Paesi nordici), designa la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate — quella dello Stato di registrazione, salvo scelta — e il giudice competente. Il regolamento 650/2012 sulle successioni si applica ai partner come ai coniugi, secondo la legge nazionale designata. La Corte di giustizia non ha esteso ai partner registrati la sentenza Coman, che riguarda il matrimonio. Le forme nazionali restano molto diverse: unione civile riservata alle coppie dello stesso sesso in Italia, PACS francese aperto a tutti, partenariato registrato tedesco chiuso dal 2017, niente in diversi Stati dell'Est.
I punti chiave
| Partner registrato | Familiare ai fini del soggiorno negli Stati che equiparano l'unione al matrimonio (direttiva 2004/38) |
|---|---|
| Partner di fatto | Ingresso e soggiorno «agevolati» con esame individuale; nessun diritto automatico |
| Effetti patrimoniali | Regolamento 2016/1104: legge dello Stato di registrazione salvo scelta; 18 Stati membri tra cui l'Italia |
| Successioni | Regolamento 650/2012 applicabile ai partner secondo la legge nazionale |
| Forme nazionali | Molto diverse: dall'unione civile quasi matrimoniale all'assenza di statuto |
| Fuori dall'Unione: l'accordo sulla libera circolazione copre il coniuge, non il partner |
In pratica
- Un'unione civile italiana vale come matrimonio per il soggiorno in uno Stato che la equipara (Francia, Germania, Spagna…); negli altri, il partner chiede l'agevolazione dell'articolo 3 con le prove della relazione.
- La scelta della legge applicabile agli effetti patrimoniali si fa per iscritto davanti a un notaio; senza scelta, vale la legge del paese di registrazione.
- Il partner extracomunitario di un cittadino dell'Unione in relazione stabile deve documentare la convivenza (contratti, conti comuni, figli) per l'agevolazione.
- Per la Svizzera, il partner non sposato di uno svizzero o di un cittadino dell'Unione non ha diritto di soggiorno automatico: il matrimonio è la via.
Costi e copertura
Nessun costo europeo; le spese sono quelle della registrazione e degli atti nazionali.
Cambiamenti recenti
Il regolamento 2016/1104 è applicato dal 2019; la Corte di giustizia ha precisato nel 2023 gli obblighi di agevolazione per i partner di fatto; la proposta di regolamento sulla filiazione (2022) resta bloccata.
A chi rivolgersi
- La tua Europa: partner registrati e coppie di fatto.
- Portale europeo della giustizia elettronica: regimi patrimoniali delle unioni registrate.
- Notariato europeo (notaries-of-europe.eu): scelta della legge.
Da sapere
L'unione civile italiana non è riconosciuta ovunque come un matrimonio: negli Stati che non equiparano, il partner dipende dall'«agevolazione», che è una valutazione caso per caso. E la convivenza di fatto non dà nessun diritto europeo di soggiorno automatico.
Fonti
- Direttiva 2004/38/CE — articoli 2 e 3 — EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2016/1104 — effetti patrimoniali delle unioni registrate — EUR-Lex
- Portale europeo della giustizia — unioni registrate — schede per paese
Matrimonio tra persone dello stesso sesso
Matrimonio egualitario in 16 Stati membri (Grecia ed Estonia gli ultimi, nel 2024), unione civile in altri 7 tra cui l'Italia, niente in 4; la sentenza Coman (2018) obbliga tutti a riconoscere il matrimonio di un cittadino dell'Unione ai fini del soggiorno del coniuge dello stesso sesso, e la Corte di Strasburgo esige da ogni Stato almeno un'unione civile.
Il matrimonio è competenza nazionale, ma la Corte di giustizia ha deciso nel 2018 (Coman, C-673/16) che il termine «coniuge» della direttiva 2004/38 include quello dello stesso sesso: ogni Stato membro deve riconoscere il matrimonio celebrato in un altro per concedere il soggiorno, anche se la sua legge lo ignora. Sedici Stati celebrano il matrimonio tra persone dello stesso sesso (Paesi Bassi 2001, Belgio 2003, Spagna 2005, Svezia 2009, Portogallo 2010, Danimarca 2012, Francia 2013, Lussemburgo e Irlanda 2015, Finlandia, Malta e Germania 2017, Austria 2019, Slovenia 2022, Estonia e Grecia 2024), sette offrono un'unione civile (Italia, Croazia, Cipro, Cechia, Ungheria, Lettonia dal 2024, Lituania in attesa) e quattro niente (Polonia, Romania, Bulgaria, Slovacchia). La Corte europea dei diritti dell'uomo impone dal caso Oliari c. Italia (2015) un riconoscimento giuridico minimo delle coppie dello stesso sesso, e lo ha ribadito con Fedotova c. Russia (2023) e le condanne di Romania e Polonia; non impone il matrimonio. La Commissione ha proposto nel 2022 un regolamento sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri, bloccato dall'unanimità; la Corte di giustizia esige almeno i documenti di viaggio del figlio (V.M.A., 2021).
I punti chiave
| Matrimonio | 16 Stati membri; Grecia ed Estonia nel 2024 |
|---|---|
| Unione civile | Italia, Croazia, Cipro, Cechia, Ungheria, Lettonia; diritti diseguali |
| Nessun riconoscimento | Polonia, Romania, Bulgaria, Slovacchia |
| Sentenza Coman | Riconoscimento obbligatorio del matrimonio per il soggiorno in tutta l'Unione |
| Corte di Strasburgo | Almeno un'unione civile obbligatoria (Oliari c. Italia 2015, Fedotova 2023) |
| Filiazione | Proposta di regolamento 2022 bloccata; documenti di viaggio del figlio garantiti (V.M.A., 2021) |
In pratica
- Una coppia sposata in Svizzera o in Spagna ottiene il soggiorno del coniuge extracomunitario in qualsiasi Stato membro, Italia compresa, in virtù di Coman; gli altri effetti dipendono dalla legge locale (in Italia: trascrizione come unione civile).
- Le coppie italiane si sposano in Spagna, Portogallo (senza residenza), Francia o Svizzera; il matrimonio vale in Italia come unione civile.
- I figli di coppie dello stesso sesso possono incontrare difficoltà di riconoscimento della filiazione negli Stati restrittivi; le associazioni (ILGA-Europe, NELFA) seguono la situazione paese per paese.
- In caso di rifiuto di soggiorno del coniuge dello stesso sesso, invocare Coman davanti al giudice nazionale.
Costi e copertura
Quelli di un matrimonio nello Stato di celebrazione; riconoscimento per il soggiorno gratuito.
Cambiamenti recenti
Grecia (febbraio 2024) ed Estonia (gennaio 2024) hanno aperto il matrimonio; la Lettonia ha introdotto l'unione civile (2024); la Corte di Strasburgo ha condannato Romania e Polonia (2023); il regolamento sulla filiazione resta bloccato.
A chi rivolgersi
- ILGA-Europe (ilga-europe.org): mappa annuale dei diritti per paese.
- La tua Europa: soggiorno dei coniugi dello stesso sesso.
- NELFA: famiglie arcobaleno e filiazione.
Da sapere
Coman garantisce il soggiorno, non l'uguaglianza: un matrimonio spagnolo riconosciuto in Italia per il permesso di soggiorno vale, per il resto, come unione civile. E la filiazione dei figli resta il punto più fragile al cambiare di paese.
Fonti
- Sentenza Coman, C-673/16 (2018) — Corte di giustizia
- ILGA-Europe — Rainbow Map — situazione per paese
- Corte europea dei diritti dell'uomo — Oliari e altri c. Italia (2015) — sentenza
L'articolo generale: Matrimonio tra persone dello stesso sesso
Regime patrimoniale della famiglia
Il regolamento 2016/1103, in vigore dal 2019 in 18 Stati membri tra cui l'Italia, designa la legge applicabile al regime patrimoniale delle coppie sposate — quella della prima residenza comune, salvo scelta scritta della legge della nazionalità o della residenza — e il giudice competente; la Svizzera e San Marino non vi partecipano e applicano le loro regole di diritto internazionale privato.
Il regolamento (UE) 2016/1103, adottato in cooperazione rafforzata e applicabile dal 29 gennaio 2019 ai matrimoni celebrati o alle scelte di legge fatte da quella data, unifica per 18 Stati membri (Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Lussemburgo, Grecia, Croazia, Slovenia, Cechia, Bulgaria, Finlandia, Svezia, Cipro, Malta) le regole sul regime patrimoniale delle coppie sposate: legge applicabile della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio, in mancanza della nazionalità comune, in mancanza dei legami più stretti; possibilità di scegliere per iscritto la legge della residenza o della nazionalità di uno dei coniugi, prima o durante il matrimonio; unità del regime per tutti i beni ovunque si trovino; competenza del giudice del divorzio o della successione; riconoscimento ed esecuzione delle decisioni tra Stati partecipanti. Il regolamento 2016/1104 fa lo stesso per le unioni registrate. Gli Stati non partecipanti (Polonia, Ungheria, Irlanda, Danimarca, paesi baltici, Slovacchia, Romania) applicano il loro diritto internazionale privato, come la Svizzera (legge federale sul diritto internazionale privato: legge della residenza comune o scelta) e San Marino.
I punti chiave
| Regolamento 2016/1103 | 18 Stati membri tra cui l'Italia; matrimoni dal 29 gennaio 2019 |
|---|---|
| Legge applicabile | Prima residenza abituale comune, in mancanza nazionalità comune; scelta scritta possibile (residenza o nazionalità) |
| Unità del regime | Una sola legge per tutti i beni, mobili e immobili, ovunque |
| Giudice | Quello del divorzio o della successione; riconoscimento tra Stati partecipanti |
| Unioni registrate | Regolamento 2016/1104: legge dello Stato di registrazione salvo scelta |
| Svizzera e San Marino | Fuori: diritto internazionale privato nazionale (Svizzera: residenza comune, scelta possibile) |
In pratica
- Una coppia binazionale che si sposa in Italia e vive a Milano è sotto il regime italiano (comunione dei beni) salvo scelta; se si trasferisce in Germania, il regime non cambia, ma il giudice tedesco applicherà la legge italiana.
- La scelta della legge si fa per atto scritto, datato e firmato — dal notaio in Italia —, e può riguardare solo la legge della residenza o della nazionalità di uno dei due.
- Per i matrimoni anteriori al 2019, valgono le vecchie regole nazionali (in Italia: legge 218/1995, nazionalità comune o prevalente localizzazione).
- Per una coppia italo-svizzera, il regolamento vale davanti al giudice italiano e la legge svizzera di diritto internazionale privato davanti a quello svizzero: una scelta di legge scritta riconosciuta da entrambi evita conflitti.
Costi e copertura
Scelta di legge dal notaio da 300 a 1 500 euro; nessuna spesa europea.
Cambiamenti recenti
I regolamenti gemelli sono applicati dal 2019; la Corte di giustizia ne precisa progressivamente l'ambito; nessuna estensione agli Stati non partecipanti è prevista.
A chi rivolgersi
- Portale europeo della giustizia elettronica: regimi patrimoniali per Stato.
- Notariato europeo (coupleseurope.eu): schede per paese.
- Consiglio nazionale del notariato (Italia): scelta della legge.
Da sapere
Senza scelta scritta, una coppia internazionale può scoprire al divorzio che il suo regime è quello del paese della prima residenza comune, anche se vi ha vissuto due anni venti anni prima. Una clausola dal notaio al momento del matrimonio evita anni di contenzioso.
Fonti
Divorzio
Il regolamento Bruxelles II ter (2019/1111, applicabile dal 2022) fissa il giudice competente per il divorzio di una coppia binazionale — residenza abituale, cittadinanza comune — e il riconoscimento automatico delle decisioni tra Stati membri; il regolamento Roma III (1259/2010) permette in 17 Stati, tra cui l'Italia, di scegliere la legge applicabile; la Svizzera e San Marino applicano le loro regole.
Il divorzio resta nazionale — motivi, procedure, effetti —, ma l'Unione coordina. Il regolamento 2019/1111 (Bruxelles II ter), applicabile dal 1° agosto 2022 in tutti gli Stati membri salvo la Danimarca, fissa sette criteri alternativi di competenza per il divorzio (residenza abituale comune, ultima residenza comune se uno vi risiede ancora, residenza del convenuto, residenza del richiedente da un anno o sei mesi se cittadino, cittadinanza comune), organizza il riconoscimento automatico delle decisioni di divorzio e di responsabilità genitoriale, la circolazione delle decisioni sul ritorno del minore sottratto, e l'ascolto del minore. Il regolamento 1259/2010 (Roma III), in cooperazione rafforzata in 17 Stati tra cui l'Italia, permette ai coniugi di scegliere per iscritto la legge applicabile al divorzio (residenza, cittadinanza, foro) e, in mancanza, designa la legge della residenza comune, poi dell'ultima residenza, poi della cittadinanza comune, poi del foro. Il regolamento 4/2009 regola le obbligazioni alimentari e il 2016/1103 il regime patrimoniale. La Svizzera applica la sua legge sul diritto internazionale privato (competenza del giudice del domicilio, legge svizzera in genere) e riconosce i divorzi stranieri con procedura; la convenzione di Lugano non copre il diritto di famiglia. San Marino applica il proprio diritto internazionale privato.
I punti chiave
| Bruxelles II ter | Giudice competente per il divorzio (residenza, cittadinanza comune); riconoscimento automatico tra Stati membri; dal 2022 |
|---|---|
| Roma III | Scelta della legge applicabile al divorzio in 17 Stati tra cui l'Italia; in mancanza, residenza comune poi cittadinanza |
| Alimenti | Regolamento 4/2009: competenza, legge, esecuzione tra Stati membri |
| Minori | Responsabilità genitoriale e sottrazione: Bruxelles II ter e Convenzione dell'Aia del 1980 |
| Fuori: LDIP, riconoscimento con procedura; Convenzione dell'Aia per i minori | |
| Fuori: diritto internazionale privato proprio; riconoscimento con delibazione |
In pratica
- Per una coppia italo-tedesca residente a Milano, il giudice italiano è competente e applica, senza scelta, la legge italiana; i coniugi possono scegliere per iscritto la legge tedesca.
- Il primo giudice adito tra due competenti resta competente (litispendenza): chi vuole un foro deve depositare per primo, il che spiega le «corse al tribunale».
- Un divorzio pronunciato in uno Stato membro si trascrive in Italia senza procedura, con il certificato del regolamento; un divorzio svizzero o sammarinese richiede in Italia il riconoscimento (in pratica, la trascrizione con verifica).
- Per l'affidamento e gli alimenti, la decisione dello Stato di residenza del minore circola in tutta l'Unione; con la Svizzera, la Convenzione dell'Aia del 1996.
Costi e copertura
Nessun costo europeo; i certificati del regolamento sono gratuiti o quasi presso il giudice.
Cambiamenti recenti
Bruxelles II ter è applicabile dal 2022; la Corte di giustizia ha precisato (2023-2025) la residenza abituale dei coniugi e dei minori; la Svizzera ha riveduto nel 2025 il suo diritto internazionale privato delle successioni, non del divorzio.
A chi rivolgersi
- Portale europeo della giustizia elettronica: divorzio per Stato.
- Rete giudiziaria europea in materia civile.
- Ufficio federale di giustizia (Svizzera): riconoscimento delle decisioni straniere.
Da sapere
In un divorzio internazionale, il primo che deposita sceglie il giudice, e il giudice determina spesso la legge: la scelta di legge scritta (Roma III), fatta prima del conflitto, è la sola protezione contro la corsa al tribunale. E le decisioni svizzere e sammarinesi non circolano automaticamente come quelle europee.
Fonti
- Regolamento (UE) 2019/1111 — Bruxelles II ter — EUR-Lex
- Regolamento (UE) 1259/2010 — Roma III — EUR-Lex
- Portale europeo della giustizia — divorzio — schede per paese
