Il regime patrimoniale

Il regime patrimoniale decide chi possiede cosa durante il matrimonio, e chi riceve cosa alla fine. Si sceglie prima; senza scelta, il paese sceglie per voi.

Illustration : Les régimes matrimoniaux

A cosa serve un regime

Il regime patrimoniale risponde a tre domande: a chi appartiene quello che ciascuno guadagna e compra durante il matrimonio; chi risponde dei debiti dell'uno e dell'altro; e come si divide tutto al divorzio o alla morte. Ogni paese ha un regime legale, applicato a chi non sceglie niente — la comunione dei beni in Italia, la partecipazione agli acquisti in Svizzera, la comunione a San Marino —, e permette di sceglierne un altro per convenzione, davanti a un notaio.

I tre modelli

Quello che le persone scoprono troppo tardi

Le convenzioni matrimoniali

Si firmano davanti a un notaio prima del matrimonio — o durante, con una procedura e a volte un termine — e permettono di scegliere un regime, di adattarlo (comunione convenzionale, fondo patrimoniale in Italia), di prevedere clausole per la morte. Costano da qualche centinaio a qualche migliaio di euro. Le convenzioni non possono derogare agli obblighi fondamentali del matrimonio né alla legittima degli eredi.

Coppie internazionali

Quale legge regge il regime di una coppia di nazionalità diverse, o che ha vissuto in più paesi? Nell'Unione europea, il regolamento 2016/1103 (in vigore dal 2019 in diciotto Stati membri, tra cui l'Italia) designa la legge della prima residenza comune, salvo scelta scritta della legge della nazionalità o della residenza di uno dei due; la Svizzera applica la sua legge di diritto internazionale privato, con una scelta possibile. Senza scelta, una coppia può scoprire al divorzio che il suo regime è quello di un paese in cui ha vissuto due anni venti anni prima. Le schede paese dicono il regime legale di ciascuno e quello che si può scegliere.

Il diritto paese per paese

Il quadro giuridico, le formalità, i tempi e i costi cambiano da un paese all'altro. Ogni paese ha qui una scheda dettagliata: testi applicabili, punti chiave, pratiche reali, costi, indirizzi utili e insidie da evitare.

Scegliete un paese per aprire la sua scheda.

Europa

Unione europea

Il regolamento 2016/1103, in vigore dal 2019 in 18 Stati membri tra cui l'Italia, designa la legge applicabile al regime patrimoniale delle coppie sposate — quella della prima residenza comune, salvo scelta scritta della legge della nazionalità o della residenza — e il giudice competente; la Svizzera e San Marino non vi partecipano e applicano le loro regole di diritto internazionale privato.

Italia

Comunione dei beni come regime legale dal 1975 — gli acquisti durante il matrimonio sono comuni, i beni anteriori, ereditati o personali restano propri —, ma tre coppie su quattro scelgono la separazione dei beni con una dichiarazione al momento del matrimonio; comunione convenzionale e fondo patrimoniale per convenzione notarile; stesso regime per l'unione civile; scioglimento a metà al divorzio.

Svizzera (Ticino e Grigioni)

Partecipazione agli acquisti come regime legale dal 1988: ciascun coniuge resta proprietario dei suoi beni durante il matrimonio, e allo scioglimento ha diritto alla metà dell'«aumento» dell'altro — gli acquisti meno i debiti —, con i beni propri (anteriori, ereditati, personali) esclusi; comunione o separazione dei beni per convenzione matrimoniale dal notaio; al divorzio, divisione anche degli averi di previdenza professionale.

San Marino

Comunione dei beni come regime legale dalla riforma del 1986, modellata su quella italiana — acquisti comuni, beni anteriori ed ereditati personali —, con separazione dei beni per convenzione davanti al notaio prima o dopo il matrimonio; stesso regime per l'unione civile; divisione a metà allo scioglimento davanti al giudice sammarinese.

Questo tema è trattato anche per i paesi ispanofoni · i paesi lusofoni · i Paesi Bassi, le Fiandre e il Suriname.

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