Matrimonio civile
Il Codice civile (articoli 84 e seguenti) fissa le condizioni: 18 anni, o 16 con autorizzazione del tribunale per i minorenni per gravi motivi; libertà di stato; assenza di parentela in linea retta e tra fratelli (zii e nipoti con dispensa); consenso libero; per lo straniero, il nulla osta o il certificato di capacità matrimoniale del suo paese (articolo 116), senza che si esiga più il permesso di soggiorno regolare (Corte costituzionale 245/2011). La richiesta di pubblicazione si presenta all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei due, le pubblicazioni restano affisse otto giorni, e il matrimonio si celebra entro 180 giorni, davanti al sindaco o a un delegato, con due testimoni, nella casa comunale o in una sede autorizzata. Il matrimonio concordatario (cattolico) e i matrimoni delle confessioni con intesa (valdesi, ebrei, pentecostali…) producono effetti civili con la trascrizione, richiesta dal ministro di culto entro cinque giorni. Il regime legale è la comunione dei beni (dal 1975), ma tre coppie su quattro scelgono la separazione dei beni con una dichiarazione all'atto del matrimonio. Effetti: obblighi di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione e contribuzione; la moglie conserva il cognome e può aggiungere quello del marito; presunzione di paternità; diritti successori e pensione di reversibilità; ricongiungimento e cittadinanza per il coniuge straniero dopo due anni di residenza (tre all'estero, ridotti con figli). Nel 2023 si sono celebrati circa 184 000 matrimoni, per il 57 % civili, con età media al primo matrimonio di 34 anni per gli uomini e 32 per le donne.
I punti chiave
| Età | 18 anni; 16 con autorizzazione del tribunale per i minorenni per gravi motivi |
|---|---|
| Formalità | Pubblicazioni di otto giorni, celebrazione entro 180 giorni davanti al sindaco o delegato, due testimoni |
| Matrimonio religioso | Concordatario (cattolico) e confessioni con intesa: effetti civili con la trascrizione |
| Regime legale | Comunione dei beni; separazione scelta da circa tre coppie su quattro |
| Stranieri | Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale; permesso di soggiorno non richiesto (Corte costituzionale 2011) |
| Cognome | La moglie conserva il suo, può aggiungere quello del marito; i figli hanno il doppio cognome salvo accordo (Corte costituzionale 131/2022) |
| Cifre | Circa 184 000 matrimoni nel 2023, 57 % civili; età media 34 e 32 anni |
In pratica
- Presentare la richiesta di pubblicazione al comune con i documenti d'identità; il comune acquisisce d'ufficio gli atti di nascita e lo stato libero per gli italiani; gli stranieri portano il nulla osta del consolato, tradotto e legalizzato (o l'estratto plurilingue per i paesi CIEC).
- Scegliere il regime al momento della celebrazione: la dichiarazione di separazione dei beni davanti al sindaco è gratuita; dopo, serve il notaio.
- Il matrimonio concordatario richiede il doppio fascicolo: le pubblicazioni civili e quelle canoniche; il parroco trasmette l'atto per la trascrizione.
- Il coniuge straniero chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari in questura; la cittadinanza dopo due anni di residenza legale in Italia dal matrimonio (un anno con figli), con conoscenza dell'italiano B1.
- Un matrimonio celebrato all'estero si trascrive tramite il consolato o direttamente al comune con l'atto legalizzato e tradotto.
Costi e copertura
Matrimonio civile gratuito in orario d'ufficio nella casa comunale; sale e orari straordinari da 100 a 1 000 euro secondo il comune; marca da bollo di 16 euro sulle pubblicazioni; nessun costo per la trascrizione del matrimonio religioso.
Cambiamenti recenti
La Corte costituzionale (131/2022) ha imposto il doppio cognome ai figli salvo accordo diverso; il numero dei matrimoni è tornato ai livelli pre-pandemia e i matrimoni civili superano quelli religiosi dal 2018; la riforma Cartabia (2023) non ha toccato il matrimonio ma ha accelerato separazione e divorzio.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile del comune di residenza: pubblicazioni e celebrazione.
- Consolati italiani: matrimoni all'estero e trascrizioni.
- Questura: permesso di soggiorno del coniuge straniero.
- Consiglio nazionale del notariato: convenzioni matrimoniali.
Da sapere
La scelta del regime si fa in un secondo davanti al sindaco e vale per tutta la vita: chi non dice niente è in comunione dei beni, e tutto quello che guadagnerà sarà comune. Pensarci prima, e chiedere la separazione se la si vuole, evita il notaio e le sorprese al divorzio.
Fonti
- Codice civile — articoli 79-142 (del matrimonio) — Normattiva
- Ministero dell'Interno — matrimonio dello straniero in Italia — circolari e nulla osta
- ISTAT — matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi — statistiche annuali
Unioni civili e convivenza
L'unione civile (legge 76/2016, «legge Cirinnà») è riservata alle coppie dello stesso sesso e dà quasi tutti i diritti del matrimonio — comunione dei beni, eredità, reversibilità, cognome comune — salvo l'adozione e la presunzione di filiazione; la convivenza di fatto, per tutte le coppie, dà pochi diritti (assistenza, casa, alimenti) e può regolarsi con un contratto di convivenza; senza registrazione né contratto, il convivente non ha quasi niente.
La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha creato due istituti. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce davanti all'ufficiale di stato civile con due testimoni, senza pubblicazioni, e produce gli effetti del matrimonio con alcune eccezioni: obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione (non di fedeltà), contribuzione, regime legale della comunione dei beni, cognome comune facoltativo, diritti successori identici a quelli del coniuge (legittima, diritto di abitazione), pensione di reversibilità, TFR, ricongiungimento e cittadinanza per il partner straniero, e l'applicazione di tutte le norme che parlano di «coniuge» — salvo la legge sull'adozione e la presunzione di filiazione; lo scioglimento non richiede la separazione: dichiarazione di volontà davanti all'ufficiale di stato civile e, tre mesi dopo, domanda al tribunale o negoziazione assistita. I conviventi di fatto — due maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi e di assistenza reciproca, di qualsiasi sesso — possono registrare la convivenza all'anagrafe (dichiarazione anagrafica) e hanno: gli stessi diritti del coniuge in caso di malattia o ricovero (visita, informazioni, designazione per le decisioni sanitarie), il diritto di abitare la casa del convivente defunto per due anni (o più con figli, fino a cinque), il subentro nel contratto di locazione, l'inserimento nelle graduatorie per l'edilizia popolare, la partecipazione agli utili dell'impresa familiare, il risarcimento del danno in caso di morte, e gli alimenti dal giudice alla fine della convivenza se in stato di bisogno; nessun diritto successorio. Il contratto di convivenza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, regola la contribuzione, il regime dei beni (anche la comunione) e la residenza, non l'eredità. Le unioni civili sono circa 3 000 all'anno; le convivenze di fatto superano 1,5 milioni di coppie.
I punti chiave
| Unione civile | Solo coppie dello stesso sesso; costituzione allo stato civile con due testimoni; effetti del matrimonio salvo adozione e filiazione; nessun obbligo di fedeltà |
|---|---|
| Scioglimento | Senza separazione: dichiarazione allo stato civile, poi domanda dopo tre mesi |
| Convivenza di fatto | Tutte le coppie; registrazione anagrafica facoltativa; diritti limitati: salute, casa (2-5 anni dopo la morte), locazione, alimenti, danno |
| Eredità | Partner dell'unione civile come coniuge; convivente di fatto niente senza testamento |
| Contratto di convivenza | Atto pubblico o scrittura autenticata da notaio o avvocato; contribuzione, beni, residenza; non l'eredità |
| Stranieri | Ricongiungimento e cittadinanza per il partner dell'unione civile; niente per il convivente |
| Cifre | Circa 3 000 unioni civili all'anno; più di 1,5 milioni di coppie conviventi |
In pratica
- Per l'unione civile, richiesta congiunta al comune di residenza con i documenti; costituzione in genere entro poche settimane, senza pubblicazioni; dichiarazione del regime patrimoniale al momento (comunione salvo separazione).
- Per la convivenza di fatto, presentare all'anagrafe la dichiarazione di convivenza (stesso stato di famiglia) : è il presupposto dei diritti della legge 76 e non costa nulla.
- Firmare un contratto di convivenza dal notaio o dall'avvocato per fissare chi paga cosa e la sorte della casa; senza, alla separazione il giudice ragiona per contributi provati.
- Fare testamento: il convivente non eredita mai senza, e paga l'imposta dell'8 % senza franchigia; l'assicurazione sulla vita e l'acquisto in comproprietà completano.
- Il partner straniero di un'unione civile ottiene il permesso per motivi familiari e la cittadinanza come un coniuge; il convivente straniero non ha nessun titolo dalla convivenza.
Costi e copertura
Unione civile e dichiarazione di convivenza gratuite; contratto di convivenza da 300 a 1 000 euro dal notaio o dall'avvocato; testamento pubblico da 300 a 600 euro.
Cambiamenti recenti
La Corte costituzionale ha esteso ai partner dell'unione civile i diritti previsti per i coniugi in diverse leggi settoriali; la Cassazione ha chiarito (2022-2024) i limiti degli alimenti tra ex conviventi; i disegni di legge per aprire l'unione civile alle coppie eterosessuali e il matrimonio alle coppie dello stesso sesso non sono stati approvati.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile e anagrafe del comune: unione civile, dichiarazione di convivenza.
- Notai e avvocati: contratti di convivenza, testamenti.
- Consiglio nazionale del notariato: guide sulle convivenze.
- Associazioni: Rete Lenford (avvocati per i diritti LGBT), Famiglie Arcobaleno.
Da sapere
La convivenza di fatto italiana protegge poco e solo se registrata: senza dichiarazione anagrafica, nemmeno il diritto di abitare la casa dopo la morte del compagno. Il testamento è l'unica vera protezione del convivente, e l'unione civile — per le coppie dello stesso sesso — vale quasi un matrimonio.
Fonti
Matrimonio tra persone dello stesso sesso
Nessun matrimonio tra persone dello stesso sesso: l'unione civile della legge 76/2016 ne dà quasi tutti gli effetti salvo l'adozione e la filiazione; i matrimoni celebrati all'estero si trascrivono come unioni civili; la filiazione delle coppie di donne è riconosciuta dalla Corte costituzionale (2025) per i figli nati da procreazione assistita all'estero, la gestazione per altri è un reato universale dal 2024, e non esiste una legge contro l'omotransfobia.
La Corte costituzionale (sentenza 138/2010) ha lasciato al legislatore la scelta della forma di tutela delle coppie dello stesso sesso, e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia nel 2015 (Oliari) per l'assenza di qualsiasi riconoscimento: la legge 76/2016 ha creato l'unione civile, riservata alle coppie dello stesso sesso, con gli effetti del matrimonio salvo l'adozione, la presunzione di filiazione e l'obbligo di fedeltà. Il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile (articolo 32 bis della legge 218/1995), e il coniuge extracomunitario ottiene il soggiorno in virtù della sentenza Coman. La filiazione è il terreno di scontro: l'adozione «in casi particolari» del figlio del partner (articolo 44 lettera d della legge 184/1983) è ammessa dalla giurisprudenza e crea legami di parentela dal 2022 (Corte costituzionale 79/2022); la trascrizione degli atti di nascita stranieri con due padri nati da gestazione per altri è esclusa (Cassazione a Sezioni Unite 12193/2019 e 38162/2022), con la sola adozione in casi particolari per il genitore non biologico; per le coppie di donne, la Corte costituzionale ha dichiarato nel 2025 (sentenza 68/2025) incostituzionale il divieto di riconoscere la madre intenzionale nell'atto di nascita del figlio concepito con procreazione assistita all'estero, dopo anni di trascrizioni contestate e la circolare del Ministero dell'Interno del 2023 che le aveva bloccate. La legge 169/2024 ha reso la gestazione per altri un «reato universale», perseguibile anche se commessa all'estero da cittadini italiani. Il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia è stato respinto dal Senato nel 2021; la discriminazione per orientamento sessuale è vietata solo nel lavoro (decreto legislativo 216/2003). Le unioni civili sono circa 3 000 all'anno.
I punti chiave
| Matrimonio | No; unione civile dal 2016 con gli effetti del matrimonio salvo adozione, filiazione e fedeltà |
|---|---|
| Matrimoni esteri | Trascritti come unioni civili; soggiorno del coniuge straniero garantito (Coman) |
| Filiazione coppie di donne | Madre intenzionale riconosciuta nell'atto di nascita per i figli nati da PMA all'estero (Corte costituzionale 68/2025) |
| Filiazione coppie di uomini | Solo il padre biologico; adozione in casi particolari per l'altro; gestazione per altri reato universale (legge 169/2024) |
| Adozione | Congiunta esclusa; adozione in casi particolari del figlio del partner ammessa dalla giurisprudenza |
| Discriminazione | Vietata solo nel lavoro; disegno di legge Zan respinto nel 2021 |
| Cifre | Circa 3 000 unioni civili all'anno; circa 25 000 dal 2016 |
In pratica
- Costituire l'unione civile al comune con due testimoni, senza pubblicazioni; scegliere il regime patrimoniale al momento.
- Una coppia sposata all'estero (Spagna, Svizzera, Portogallo) chiede la trascrizione al comune: l'atto viene iscritto come unione civile, con i suoi effetti.
- Per una coppia di donne con un figlio nato da PMA all'estero, chiedere al comune l'iscrizione della madre intenzionale nell'atto di nascita invocando la sentenza 68/2025; in caso di rifiuto, ricorso al tribunale.
- Per il genitore non biologico di una coppia di uomini, l'adozione in casi particolari davanti al tribunale per i minorenni, con i servizi sociali; i tempi vanno da uno a due anni.
- Le associazioni (Famiglie Arcobaleno, Rete Lenford, Arcigay) accompagnano i procedimenti e le denunce di discriminazione; l'UNAR riceve le segnalazioni.
Costi e copertura
Unione civile gratuita; trascrizione gratuita; adozione in casi particolari con avvocato da 2 000 a 5 000 euro (patrocinio a spese dello Stato secondo il reddito).
Cambiamenti recenti
La legge 169/2024 ha esteso il reato di gestazione per altri ai fatti commessi all'estero; la Corte costituzionale (68/2025) ha riconosciuto la madre intenzionale per i figli nati da PMA all'estero; la circolare del 2023 aveva bloccato le trascrizioni di Milano e Padova; nessuna legge contro l'omotransfobia è stata approvata.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile del comune: unione civile e trascrizioni.
- Tribunale per i minorenni: adozione in casi particolari.
- UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali): segnalazioni di discriminazione.
- Famiglie Arcobaleno, Rete Lenford, Arcigay: informazione e assistenza legale.
Da sapere
L'Italia dà alle coppie dello stesso sesso quasi un matrimonio, ma quasi niente ai loro figli: due madri sono riconosciute solo dal 2025 e solo se il figlio è nato da PMA all'estero, due padri mai, e il ricorso alla gestazione per altri all'estero è dal 2024 un reato. Chi progetta una famiglia deve informarsi prima, non dopo la nascita.
Fonti
- Legge 20 maggio 2016 n. 76 — unioni civili — Normattiva
- Corte costituzionale — sentenza n. 68/2025 (madre intenzionale) — testo
- Legge 4 novembre 2024 n. 169 — gestazione per altri come reato universale — Normattiva
L'articolo generale: Matrimonio tra persone dello stesso sesso
Regime patrimoniale della famiglia
Comunione dei beni come regime legale dal 1975 — gli acquisti durante il matrimonio sono comuni, i beni anteriori, ereditati o personali restano propri —, ma tre coppie su quattro scelgono la separazione dei beni con una dichiarazione al momento del matrimonio; comunione convenzionale e fondo patrimoniale per convenzione notarile; stesso regime per l'unione civile; scioglimento a metà al divorzio.
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha fatto della comunione dei beni (articoli 177 e seguenti del Codice civile) il regime legale: sono comuni gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio, le aziende costituite dopo il matrimonio e gli utili; restano personali i beni anteriori, quelli ricevuti per donazione o successione, quelli di uso strettamente personale, gli strumenti di lavoro, i risarcimenti e i beni acquistati con il prezzo dei beni personali (articolo 179); i redditi e i frutti non consumati cadono nella «comunione de residuo» allo scioglimento. Ciascun coniuge amministra da solo per l'ordinaria amministrazione e insieme per la straordinaria (vendita di un immobile). I creditori della comunione si soddisfano sui beni comuni; per i debiti personali, sui beni personali e sulla metà dei beni comuni. La separazione dei beni (articoli 215 e seguenti), scelta da circa tre coppie su quattro con una dichiarazione all'atto del matrimonio, lascia a ciascuno la proprietà e l'amministrazione dei suoi beni; quello che si compra insieme è in comproprietà secondo le quote. La comunione convenzionale (modifica delle regole legali) e il fondo patrimoniale (beni destinati ai bisogni della famiglia, impignorabili per debiti estranei) si costituiscono per convenzione notarile, annotata a margine dell'atto di matrimonio, prima o durante il matrimonio. Lo scioglimento avviene per separazione personale (dalla riforma Cartabia, dall'udienza), divorzio, annullamento, fallimento o convenzione: i beni comuni si dividono a metà. L'unione civile ha lo stesso regime; i conviventi di fatto possono adottare la comunione con il contratto di convivenza.
I punti chiave
| Regime legale | Comunione dei beni (dal 1975): acquisti comuni, beni anteriori ed ereditati personali; comunione de residuo su redditi e frutti |
|---|---|
| Separazione dei beni | Scelta da circa tre coppie su quattro; dichiarazione al matrimonio gratuita o convenzione notarile dopo |
| Altre convenzioni | Comunione convenzionale; fondo patrimoniale (beni impignorabili per debiti estranei alla famiglia) |
| Amministrazione | Separata per l'ordinaria, congiunta per la straordinaria |
| Debiti | Comuni sui beni comuni; personali sui beni personali e metà dei comuni |
| Scioglimento | Separazione, divorzio, annullamento, convenzione: divisione a metà |
| Unione civile e convivenza | Stesso regime per l'unione civile; comunione possibile per contratto di convivenza |
In pratica
- Dichiarare la separazione dei beni davanti al sindaco al momento del matrimonio: è gratuita e definitiva salvo convenzione successiva dal notaio (da 500 a 1 500 euro).
- In comunione, la casa comprata durante il matrimonio è comune anche se intestata a uno solo; per tenerla personale, il coniuge deve dichiarare nell'atto che è acquistata con denaro personale e l'altro deve intervenire (articolo 179).
- Il fondo patrimoniale protegge la casa dai creditori dell'impresa di un coniuge, ma non dai debiti fiscali recenti e viene contestato se costituito quando i debiti esistono già.
- Alla separazione, chiedere l'inventario e la divisione dei beni comuni; la comunione de residuo (conti, risparmi) si divide anch'essa.
- Per le coppie internazionali, il regolamento europeo 2016/1103 si applica ai matrimoni dal 2019: una scelta di legge dal notaio evita conflitti.
Costi e copertura
Dichiarazione al matrimonio gratuita; convenzione notarile da 500 a 1 500 euro; fondo patrimoniale da 1 000 a 2 500 euro con le imposte.
Cambiamenti recenti
La riforma Cartabia (2023) anticipa lo scioglimento della comunione all'udienza di separazione; la Cassazione ha precisato (2023-2024) la comunione de residuo e l'impignorabilità del fondo patrimoniale; la quota di separazioni dei beni continua a crescere.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile: dichiarazione del regime al matrimonio.
- Notai: convenzioni matrimoniali, fondo patrimoniale.
- Consiglio nazionale del notariato: guide sui regimi.
- Tribunale: divisione in caso di disaccordo.
Da sapere
La comunione dei beni italiana è più ampia di quanto molti credano: lo stipendio non speso, l'impresa avviata dopo il matrimonio, la casa intestata a uno solo sono comuni. Chi vuole tenere separati i patrimoni deve dirlo il giorno del matrimonio — o pagare il notaio dopo, con il consenso dell'altro.
Fonti
Divorzio
Due tappe — separazione, poi divorzio dopo sei mesi (consensuale) o dodici (giudiziale) dal 2015 —, oggi cumulabili in un solo procedimento con la riforma Cartabia (2023); separazione e divorzio consensuali anche davanti al sindaco (senza figli minori né trasferimenti patrimoniali) o con negoziazione assistita dagli avvocati; assegno divorzile con funzione anche compensativa (Cassazione 2018); giudiziale in uno-tre anni; circa 80 000 divorzi all'anno.
L'Italia conserva la doppia tappa introdotta dalla legge 898/1970: la separazione personale (consensuale o giudiziale, con eventuale addebito a un coniuge), poi il divorzio, che dal «divorzio breve» della legge 55/2015 può chiedersi dopo sei mesi dalla separazione consensuale o dodici dalla giudiziale (prima tre anni). La riforma Cartabia (decreto legislativo 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha unificato il rito e permette di proporre nello stesso atto la domanda di separazione e quella di divorzio, decisa dopo il decorso del termine; ha introdotto il piano genitoriale, l'ascolto obbligatorio del minore dai dodici anni e il curatore speciale. Vie consensuali: il ricorso congiunto al tribunale (omologazione in poche settimane), la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (decreto-legge 132/2014, con nulla osta del procuratore) e, senza figli minori o incapaci e senza trasferimenti patrimoniali, l'accordo davanti al sindaco come ufficiale di stato civile, con un mese di riflessione. Il giudiziale — disaccordo su figli, casa, denaro — dura da uno a tre anni e più. Effetti: affidamento condiviso dei figli e mantenimento (articolo 337 ter), assegnazione della casa familiare al genitore con cui vivono i figli, assegno di mantenimento durante la separazione e assegno divorzile poi, che la Cassazione a Sezioni Unite (18287/2018) ha ridefinito con funzione assistenziale e compensativa (contributo dato dal coniuge alla vita familiare, non tenore di vita), scioglimento della comunione; l'addebito della separazione fa perdere l'assegno e i diritti successori. Il coniuge separato conserva i diritti successori fino al divorzio. Nel 2023 si sono registrate circa 90 000 separazioni e 80 000 divorzi, per due terzi consensuali.
I punti chiave
| Tappe | Separazione, poi divorzio dopo 6 mesi (consensuale) o 12 (giudiziale); domande cumulabili dal 2023 |
|---|---|
| Consensuale | Ricorso congiunto al tribunale, negoziazione assistita con avvocati, o accordo davanti al sindaco (senza figli minori né trasferimenti) |
| Giudiziale | Rito unificato Cartabia; 1-3 anni e più; addebito possibile |
| Figli | Affido condiviso, piano genitoriale, ascolto dai 12 anni, mantenimento; casa assegnata al genitore collocatario |
| Assegno | Mantenimento in separazione; assegno divorzile assistenziale e compensativo (Cassazione SU 18287/2018) |
| Patrimonio | Scioglimento della comunione; separazione dei beni per tre coppie su quattro |
| Cifre | Circa 90 000 separazioni e 80 000 divorzi nel 2023, due terzi consensuali; durata media del matrimonio al divorzio 17 anni |
In pratica
- Senza figli minori e senza beni da trasferire, l'accordo davanti al sindaco è la via più rapida ed economica: due comparizioni a un mese di distanza, 16 euro di bollo, avvocato facoltativo.
- Con figli, la negoziazione assistita (un avvocato per parte, accordo trasmesso al procuratore) o il ricorso congiunto al tribunale: da uno a tre mesi.
- Dal 2023, chiedere insieme separazione e divorzio nello stesso ricorso: il giudice pronuncia il divorzio allo scadere del termine senza nuovo procedimento.
- Per l'assegno divorzile, documentare il contributo dato alla famiglia (rinuncia al lavoro, cura dei figli) e la disparità di redditi: sono i criteri della Cassazione, non il tenore di vita.
- Il patrocinio a spese dello Stato copre avvocato e spese sotto circa 12 800 euro di reddito familiare; la mediazione familiare è proposta dal giudice ma non obbligatoria.
Costi e copertura
Accordo davanti al sindaco: 16 euro; consensuale con avvocati: da 1 000 a 3 000 euro per parte più 43 euro di contributo unificato; giudiziale: da 5 000 a 20 000 euro e oltre; patrocinio a spese dello Stato sotto la soglia di reddito.
Cambiamenti recenti
La riforma Cartabia (2023) ha unificato il rito e permesso il cumulo delle domande; la Cassazione ha consolidato (2018-2024) l'assegno divorzile compensativo e l'assegno a tempo; il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie è previsto dal 2026.
A chi rivolgersi
- Tribunale ordinario (sezione famiglia): separazioni e divorzi.
- Comune — ufficio di stato civile: accordi davanti al sindaco.
- Avvocati (negoziazione assistita); mediatori familiari.
- Consultori familiari e Ordine degli avvocati: patrocinio a spese dello Stato.
Da sapere
L'Italia resta l'unico paese dei tre a esigere una separazione prima del divorzio, ma dal 2023 le due domande si presentano insieme e la via davanti al sindaco costa 16 euro: il divorzio lungo e costoso è oggi quello in cui ci si litiga. E l'addebito esiste ancora: la colpa provata fa perdere l'assegno e l'eredità.
