Il quadro giuridico
L'Unione ha adottato nel maggio 2024 la sua prima direttiva contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (2024/1385): reati minimi (mutilazione genitale femminile, matrimonio forzato, condivisione non consensuale di immagini intime, stalking online, molestie online, incitamento all'odio o alla violenza online), aggravanti quando la vittima è la partner o l'ex, misure di protezione e ordini di allontanamento d'urgenza, linee di aiuto gratuite 24 ore su 24 con il numero 116 016, centri di crisi per le vittime di stupro, accesso all'aiuto senza denuncia, valutazione individuale del rischio e formazione dei professionisti; la definizione dello stupro fondata sul consenso è stata ritirata per mancanza di maggioranza. La direttiva 2011/99 sull'ordine di protezione europeo permette di far riconoscere in un altro Stato membro un divieto di avvicinamento o di contatto pronunciato in un procedimento penale, e il regolamento 606/2013 le misure civili. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Unione nel 2023 e da Italia (2013), Svizzera (2018) e San Marino (2016), impone la prevenzione, la protezione, il perseguimento e le politiche integrate, con il monitoraggio del GREVIO, che ha valutato l'Italia nel 2020 e la Svizzera nel 2022. Le indagini europee (FRA 2014, Eurostat 2024) stimano che una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale, e una su cinque dal partner.
I punti chiave
| Direttiva 2024/1385 | Reati minimi (mutilazioni, matrimonio forzato, immagini intime, stalking e molestie online), protezione, 116 016, centri di crisi; trasposizione entro giugno 2027 |
|---|---|
| Stupro | Definizione comune per assenza di consenso ritirata; competenza nazionale |
| Ordine di protezione europeo | Direttiva 2011/99 (penale) e regolamento 606/2013 (civile): misure riconosciute negli altri Stati membri |
| Convenzione di Istanbul | Ratificata dall'Unione (2023), Italia (2013), Svizzera (2018), San Marino (2016); GREVIO |
| Numero | 116 016 riservato in tutta l'Unione alle linee di aiuto |
| Cifre | Una donna su tre vittima di violenza fisica o sessuale, una su cinque dal partner (FRA, Eurostat) |
In pratica
- Una donna protetta da un divieto di avvicinamento in Italia che si trasferisce in Francia o in Spagna chiede al giudice italiano di emettere l'ordine di protezione europeo, riconosciuto senza procedura nell'altro Stato.
- Le linee nazionali sono raggiungibili al 116 016 in un numero crescente di Stati; il 1522 in Italia, il 143 e i centri LAV in Svizzera restano i numeri principali.
- Il GREVIO pubblica per ogni paese un rapporto con le carenze: quello sull'Italia (2020) segnala i tempi della giustizia e la custodia dei figli; quello sulla Svizzera (2022) le differenze cantonali.
- Il diritto di soggiorno autonomo del coniuge straniero vittima di violenza è garantito dalla direttiva 2004/38 in caso di divorzio.
Costi e copertura
Nessuno; l'aiuto e la protezione sono gratuiti per direttiva.
Cambiamenti recenti
La direttiva 2024/1385 è stata adottata nel maggio 2024 con trasposizione entro il 14 giugno 2027; l'Unione ha ratificato la Convenzione di Istanbul nell'ottobre 2023; Eurostat ha pubblicato nel 2024 la prima indagine europea armonizzata sulla violenza di genere.
A chi rivolgersi
- Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE): dati e politiche per paese.
- GREVIO (Consiglio d'Europa): rapporti sull'Italia, la Svizzera e San Marino.
- Women Against Violence Europe (WAVE): rete dei centri antiviolenza.
Da sapere
La direttiva del 2024 armonizza la protezione e i reati online, non lo stupro: la definizione resta nazionale, e cambia tra Italia, Svizzera e Spagna. L'ordine di protezione europeo esiste dal 2015 ed è poco usato: chiederlo al giudice prima di trasferirsi.
Fonti e link ufficiali
- Direttiva (UE) 2024/1385 — lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica — EUR-Lex
- Direttiva 2011/99/UE — ordine di protezione europeo — EUR-Lex
- Consiglio d'Europa — Convenzione di Istanbul e GREVIO — testo e rapporti
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