Il quadro giuridico
Il divorzio resta nazionale — motivi, procedure, effetti —, ma l'Unione coordina. Il regolamento 2019/1111 (Bruxelles II ter), applicabile dal 1° agosto 2022 in tutti gli Stati membri salvo la Danimarca, fissa sette criteri alternativi di competenza per il divorzio (residenza abituale comune, ultima residenza comune se uno vi risiede ancora, residenza del convenuto, residenza del richiedente da un anno o sei mesi se cittadino, cittadinanza comune), organizza il riconoscimento automatico delle decisioni di divorzio e di responsabilità genitoriale, la circolazione delle decisioni sul ritorno del minore sottratto, e l'ascolto del minore. Il regolamento 1259/2010 (Roma III), in cooperazione rafforzata in 17 Stati tra cui l'Italia, permette ai coniugi di scegliere per iscritto la legge applicabile al divorzio (residenza, cittadinanza, foro) e, in mancanza, designa la legge della residenza comune, poi dell'ultima residenza, poi della cittadinanza comune, poi del foro. Il regolamento 4/2009 regola le obbligazioni alimentari e il 2016/1103 il regime patrimoniale. La Svizzera applica la sua legge sul diritto internazionale privato (competenza del giudice del domicilio, legge svizzera in genere) e riconosce i divorzi stranieri con procedura; la convenzione di Lugano non copre il diritto di famiglia. San Marino applica il proprio diritto internazionale privato.
I punti chiave
| Bruxelles II ter | Giudice competente per il divorzio (residenza, cittadinanza comune); riconoscimento automatico tra Stati membri; dal 2022 |
|---|---|
| Roma III | Scelta della legge applicabile al divorzio in 17 Stati tra cui l'Italia; in mancanza, residenza comune poi cittadinanza |
| Alimenti | Regolamento 4/2009: competenza, legge, esecuzione tra Stati membri |
| Minori | Responsabilità genitoriale e sottrazione: Bruxelles II ter e Convenzione dell'Aia del 1980 |
| Svizzera | Fuori: LDIP, riconoscimento con procedura; Convenzione dell'Aia per i minori |
| San Marino | Fuori: diritto internazionale privato proprio; riconoscimento con delibazione |
In pratica
- Per una coppia italo-tedesca residente a Milano, il giudice italiano è competente e applica, senza scelta, la legge italiana; i coniugi possono scegliere per iscritto la legge tedesca.
- Il primo giudice adito tra due competenti resta competente (litispendenza): chi vuole un foro deve depositare per primo, il che spiega le «corse al tribunale».
- Un divorzio pronunciato in uno Stato membro si trascrive in Italia senza procedura, con il certificato del regolamento; un divorzio svizzero o sammarinese richiede in Italia il riconoscimento (in pratica, la trascrizione con verifica).
- Per l'affidamento e gli alimenti, la decisione dello Stato di residenza del minore circola in tutta l'Unione; con la Svizzera, la Convenzione dell'Aia del 1996.
Costi e copertura
Nessun costo europeo; i certificati del regolamento sono gratuiti o quasi presso il giudice.
Cambiamenti recenti
Bruxelles II ter è applicabile dal 2022; la Corte di giustizia ha precisato (2023-2025) la residenza abituale dei coniugi e dei minori; la Svizzera ha riveduto nel 2025 il suo diritto internazionale privato delle successioni, non del divorzio.
A chi rivolgersi
- Portale europeo della giustizia elettronica: divorzio per Stato.
- Rete giudiziaria europea in materia civile.
- Ufficio federale di giustizia (Svizzera): riconoscimento delle decisioni straniere.
Da sapere
In un divorzio internazionale, il primo che deposita sceglie il giudice, e il giudice determina spesso la legge: la scelta di legge scritta (Roma III), fatta prima del conflitto, è la sola protezione contro la corsa al tribunale. E le decisioni svizzere e sammarinesi non circolano automaticamente come quelle europee.
Fonti e link ufficiali
- Regolamento (UE) 2019/1111 — Bruxelles II ter — EUR-Lex
- Regolamento (UE) 1259/2010 — Roma III — EUR-Lex
- Portale europeo della giustizia — divorzio — schede per paese
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
