Il quadro giuridico
Nessun trattato dà all'Unione competenza sul diritto di famiglia sostanziale: ogni Stato decide chi può sposarsi, a quale età, con quali formalità. L'Unione interviene su tre piani. La libera circolazione: il coniuge di un cittadino dell'Unione — anche extracomunitario, anche dello stesso sesso dopo la sentenza Coman (C-673/16, 2018) — ha diritto di soggiorno nello Stato membro in cui il cittadino si stabilisce. Gli atti pubblici: il regolamento 2016/1191 dispensa dall'apostille e dalla legalizzazione gli atti di nascita, di matrimonio e di stato civile tra Stati membri e crea moduli plurilingue. Il diritto internazionale privato: i regolamenti Bruxelles II ter (competenza per il divorzio), Roma III (legge applicabile al divorzio), 2016/1103 (regime patrimoniale) e 650/2012 (successioni) dicono quale giudice e quale legge per una coppia binazionale, senza toccare il matrimonio stesso. L'Italia è Stato membro; la Svizzera e San Marino non lo sono, ma le convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) e dell'Aia (apostille, 1961) le collegano.
I punti chiave
| Competenza | Nazionale per età, condizioni, formalità, effetti; nessuna armonizzazione |
|---|---|
| Libera circolazione | Diritto di soggiorno del coniuge, anche extracomunitario e dello stesso sesso (Coman, 2018) |
| Atti di stato civile | Senza legalizzazione né apostille tra Stati membri, moduli plurilingue (regolamento 2016/1191) |
| Diritto internazionale privato | Bruxelles II ter, Roma III, 2016/1103, 650/2012: giudice e legge per le coppie binazionali |
| Matrimonio egualitario | 16 Stati membri lo celebrano; riconoscimento obbligatorio solo ai fini del soggiorno |
| Svizzera e San Marino | Fuori dall'Unione; convenzioni CIEC e apostille dell'Aia |
In pratica
- Un matrimonio celebrato in uno Stato membro si trascrive nell'altro con l'estratto plurilingue, senza legalizzazione; i moduli del regolamento 2016/1191 si chiedono allo stato civile.
- Il certificato di capacità matrimoniale plurilingue della CIEC (convenzione di Monaco, 1980) è accettato in Italia, in Svizzera e in molti Stati europei per sposarsi all'estero.
- Per la Svizzera e San Marino, gli atti italiani vanno con l'estratto plurilingue CIEC (convenzione di Vienna, 1976), senza apostille.
- Il coniuge extracomunitario di un italiano che si trasferisce in un altro Stato membro ottiene la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione.
Costi e copertura
Estratti plurilingue gratuiti o a costo simbolico; nessuna spesa di legalizzazione tra Stati membri.
Cambiamenti recenti
La sentenza Coman (2018) è applicata da tutti gli Stati membri per il soggiorno; la proposta di regolamento sul riconoscimento della filiazione (2022) è bloccata; la Commissione ha aperto nel 2024 una riflessione sulla digitalizzazione degli atti di stato civile.
A chi rivolgersi
- La tua Europa (europa.eu/youreurope): matrimonio e coppie binazionali.
- Portale europeo della giustizia elettronica: diritto di famiglia per Stato.
- CIEC (ciec1.org): convenzioni sullo stato civile.
Da sapere
L'Unione facilita la circolazione degli atti e dei coniugi, non l'uniformità del matrimonio: le condizioni per sposarsi e gli effetti restano quelli di ogni Stato. E per la Svizzera e San Marino, fuori dall'Unione, contano le convenzioni CIEC e dell'Aia, non i regolamenti europei.
Fonti e link ufficiali
- Regolamento (UE) 2016/1191 — documenti pubblici — EUR-Lex
- Sentenza Coman, C-673/16 (2018) — Corte di giustizia
- La tua Europa — matrimonio — guida ufficiale
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
