Convivenza all’estero: quale legge per i beni

Un tribunale di Parigi precisa quale legge divide i beni di una coppia non sposata vissuta all’estero: cosa ha deciso e i suoi limiti.

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La notizia in breve

Pronunciandosi in primo grado, il tribunale giudiziario di Parigi ha stabilito, il 6 maggio 2026, che la divisione dei beni di una coppia non sposata e non registrata segue la legge scelta dai conviventi. In mancanza di una scelta esplicita, si presume che abbiano scelto la legge del paese della loro prima residenza comune.

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Cosa dice la sentenza

Il 6 maggio 2026 il tribunale giudiziario di Parigi ha emesso una sentenza, registrata con il numero RG 24/13773, che la Corte di cassazione ha pubblicato sul proprio sito con la menzione «interesse particolare» (tribunale giudiziario di Parigi, 2026). È una decisione di primo grado della seconda sezione civile, resa da un giudice unico.

La causa non vede contrapposti due ex conviventi. Oppone una donna di nazionalità francese alla figlia del suo ex compagno. Quest’ultimo, il cui ultimo domicilio era in Venezuela, è morto nel 2020, e sua figlia è l’unica erede secondo la legge venezuelana (tribunale giudiziario di Parigi, 2026). La ricorrente ha citato in giudizio l’erede nel 2024 per ottenere la divisione dei beni che presenta come comuni: opere e collezioni conservate in più paesi.

Primo punto, la competenza. L’erede vive fuori dall’Unione europea, e nessuna regola ordinaria attribuiva la competenza ai giudici francesi. Il tribunale si è quindi basato sull’articolo 14 del Codice civile, che apre i tribunali francesi a qualsiasi ricorrente di nazionalità francese (Codice civile, art. 14).

Secondo punto, la legge applicabile. Il tribunale constata che nessuna norma sovranazionale disciplina la divisione dei beni di conviventi non registrati. L’unione libera non è una categoria del diritto francese, ma ne fa una categoria a parte nei rapporti internazionali, dal momento che alcuni paesi le attribuiscono effetti patrimoniali. Pone allora la sua regola: si applica la legge scelta dai conviventi e, in mancanza di una scelta esplicita, si presume che abbiano scelto la legge del paese della loro prima residenza comune. La coppia si era conosciuta in Venezuela e vi viveva insieme dal 2012: si applica quindi il diritto venezuelano (tribunale giudiziario di Parigi, 2026).

I punti da ricordare

La sentenza non divide ancora nulla. Il tribunale rileva che la ricorrente non ha prodotto né un certificato di consuetudine, cioè un documento che espone il contenuto del diritto straniero, né un inventario dei beni. Respinge, in quanto troppo imprecise, le sue richieste volte a obbligare l’erede a fornire un elenco dei beni e a completare dichiarazioni fiscali in Venezuela, in Francia e in Canada.

Respinge anche la perizia richiesta per inventariare e valutare le collezioni. Un perito apporta un sapere tecnico, non informazioni che una parte dichiara di ignorare: una perizia non può quindi servire a sopperire alla mancanza di prove di chi la chiede (Codice di procedura civile, art. 146).

Infine, il tribunale riapre il dibattimento. Ordina alla ricorrente di produrre un certificato di consuetudine sul diritto venezuelano e sulle sue regole di divisione, i testi applicabili, un inventario delle diverse masse di beni e i documenti che collegano ciascun bene alla propria massa. La causa è stata rinviata a un’udienza di trattazione fissata al 30 settembre 2026 (tribunale giudiziario di Parigi, 2026).

Come leggere questa decisione

Occorrono tre cautele. La prima riguarda la portata: si tratta di una sentenza di primo grado, resa da un giudice unico, e non di una sentenza della Corte di cassazione. La regola che pone, prima residenza comune in mancanza di scelta, è una costruzione di questo tribunale: può ispirare altri giudici, ma non li vincola. Non abbiamo trovato alcuna indicazione su un eventuale appello né sul seguito dato dopo l’udienza di settembre.

La seconda riguarda il contesto. La controversia nasce dopo un decesso, di fronte a un’erede, e non in occasione di una separazione. Il ragionamento è generale, ma la sentenza non dice se varrebbe allo stesso modo per una separazione.

La terza: la sentenza non dettaglia né il contenuto del diritto venezuelano, né il valore dei beni, né la quota che spetterà a ciascuna.

Cosa cambia per chi legge

Per una coppia che vive o ha vissuto in più paesi, questa sentenza ricorda un punto poco noto: la sorte dei beni non dipende sempre dalla legge del paese in cui si risolve la controversia. Secondo questo tribunale, può dipendere dal primo paese in cui ci si è stabiliti insieme, anche dopo un decesso. Ora, queste leggi sono molto diverse. In Francia, la convivenza è una semplice unione di fatto (Codice civile, art. 515-8): non crea né un regime patrimoniale né una divisione automatica. All’opposto, in Nuova Zelanda le coppie non sposate che hanno vissuto insieme per più di tre anni rientrano nelle stesse regole di divisione delle coppie sposate (Ministero della Giustizia della Nuova Zelanda, 2026).

La sentenza mostra anche che la prova pesa molto. Chi chiede una divisione deve dimostrare lui stesso il diritto straniero, redigere l’inventario e provare a quale massa appartenga ciascun bene. Una frase scritta e firmata da entrambi, che indichi quale legge regola i loro beni, evita di doverla indovinare davanti a un giudice. Conservare i titoli, le fatture e le tracce di ciò che ciascuno ha pagato facilita qualsiasi divisione, soprattutto se l’altro non c’è più.

Cosa aggiunge la nostra pagina di approfondimento

La nostra pagina di approfondimento spiega perché questa sentenza conta. Insiste sulla convinzione più costosa: dieci o vent’anni di vita in comune non creano in generale né pensione, né divisione, né eredità. Illustra i punti sensibili: la casa acquistata in due, dove bisogna far scrivere nell’atto la quota reale di ciascuno, la morte, in cui il superstite non eredita nulla senza testamento e in cui un lascito tra conviventi è tassato al 60% in Francia, e i figli. Raccomanda cinque documenti: una convenzione di convivenza, un atto di acquisto con le quote, un testamento, un mandato di protezione e clausole di beneficiari aggiornate. All’opposto, presenta il caso della Nuova Zelanda, dove tre anni di vita in comune bastano per una divisione in parti uguali. Questo commento è generale e non sostituisce il parere di un notaio o di un avvocato, soprattutto quando sono coinvolti più paesi. Vedi la pagina sulla convivenza.

Per approfondire

Questa notizia fa parte di un tema più ampio, che la nostra pagina Vivere insieme senza sposarsi tratta nel dettaglio.

Leggi la pagina: Vivere insieme senza sposarsi

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