Regime patrimoniale della famiglia — Unione europea

Il regolamento 2016/1103, in vigore dal 2019 in 18 Stati membri tra cui l'Italia, designa la legge applicabile al regime patrimoniale delle coppie sposate — quella della prima residenza comune, salvo scelta scritta della legge della nazionalità o della residenza — e il giudice competente; la Svizzera e San Marino non vi partecipano e applicano le loro regole di diritto internazionale privato.

Il quadro giuridico

Il regolamento (UE) 2016/1103, adottato in cooperazione rafforzata e applicabile dal 29 gennaio 2019 ai matrimoni celebrati o alle scelte di legge fatte da quella data, unifica per 18 Stati membri (Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Lussemburgo, Grecia, Croazia, Slovenia, Cechia, Bulgaria, Finlandia, Svezia, Cipro, Malta) le regole sul regime patrimoniale delle coppie sposate: legge applicabile della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio, in mancanza della nazionalità comune, in mancanza dei legami più stretti; possibilità di scegliere per iscritto la legge della residenza o della nazionalità di uno dei coniugi, prima o durante il matrimonio; unità del regime per tutti i beni ovunque si trovino; competenza del giudice del divorzio o della successione; riconoscimento ed esecuzione delle decisioni tra Stati partecipanti. Il regolamento 2016/1104 fa lo stesso per le unioni registrate. Gli Stati non partecipanti (Polonia, Ungheria, Irlanda, Danimarca, paesi baltici, Slovacchia, Romania) applicano il loro diritto internazionale privato, come la Svizzera (legge federale sul diritto internazionale privato: legge della residenza comune o scelta) e San Marino.

I punti chiave

Regolamento 2016/110318 Stati membri tra cui l'Italia; matrimoni dal 29 gennaio 2019
Legge applicabilePrima residenza abituale comune, in mancanza nazionalità comune; scelta scritta possibile (residenza o nazionalità)
Unità del regimeUna sola legge per tutti i beni, mobili e immobili, ovunque
GiudiceQuello del divorzio o della successione; riconoscimento tra Stati partecipanti
Unioni registrateRegolamento 2016/1104: legge dello Stato di registrazione salvo scelta
Svizzera e San MarinoFuori: diritto internazionale privato nazionale (Svizzera: residenza comune, scelta possibile)

In pratica

Costi e copertura

Scelta di legge dal notaio da 300 a 1 500 euro; nessuna spesa europea.

Cambiamenti recenti

I regolamenti gemelli sono applicati dal 2019; la Corte di giustizia ne precisa progressivamente l'ambito; nessuna estensione agli Stati non partecipanti è prevista.

A chi rivolgersi

Da sapere

Senza scelta scritta, una coppia internazionale può scoprire al divorzio che il suo regime è quello del paese della prima residenza comune, anche se vi ha vissuto due anni venti anni prima. Una clausola dal notaio al momento del matrimonio evita anni di contenzioso.

Fonti e link ufficiali

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