Il quadro giuridico
Il regolamento (UE) 2016/1103, adottato in cooperazione rafforzata e applicabile dal 29 gennaio 2019 ai matrimoni celebrati o alle scelte di legge fatte da quella data, unifica per 18 Stati membri (Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Lussemburgo, Grecia, Croazia, Slovenia, Cechia, Bulgaria, Finlandia, Svezia, Cipro, Malta) le regole sul regime patrimoniale delle coppie sposate: legge applicabile della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio, in mancanza della nazionalità comune, in mancanza dei legami più stretti; possibilità di scegliere per iscritto la legge della residenza o della nazionalità di uno dei coniugi, prima o durante il matrimonio; unità del regime per tutti i beni ovunque si trovino; competenza del giudice del divorzio o della successione; riconoscimento ed esecuzione delle decisioni tra Stati partecipanti. Il regolamento 2016/1104 fa lo stesso per le unioni registrate. Gli Stati non partecipanti (Polonia, Ungheria, Irlanda, Danimarca, paesi baltici, Slovacchia, Romania) applicano il loro diritto internazionale privato, come la Svizzera (legge federale sul diritto internazionale privato: legge della residenza comune o scelta) e San Marino.
I punti chiave
| Regolamento 2016/1103 | 18 Stati membri tra cui l'Italia; matrimoni dal 29 gennaio 2019 |
|---|---|
| Legge applicabile | Prima residenza abituale comune, in mancanza nazionalità comune; scelta scritta possibile (residenza o nazionalità) |
| Unità del regime | Una sola legge per tutti i beni, mobili e immobili, ovunque |
| Giudice | Quello del divorzio o della successione; riconoscimento tra Stati partecipanti |
| Unioni registrate | Regolamento 2016/1104: legge dello Stato di registrazione salvo scelta |
| Svizzera e San Marino | Fuori: diritto internazionale privato nazionale (Svizzera: residenza comune, scelta possibile) |
In pratica
- Una coppia binazionale che si sposa in Italia e vive a Milano è sotto il regime italiano (comunione dei beni) salvo scelta; se si trasferisce in Germania, il regime non cambia, ma il giudice tedesco applicherà la legge italiana.
- La scelta della legge si fa per atto scritto, datato e firmato — dal notaio in Italia —, e può riguardare solo la legge della residenza o della nazionalità di uno dei due.
- Per i matrimoni anteriori al 2019, valgono le vecchie regole nazionali (in Italia: legge 218/1995, nazionalità comune o prevalente localizzazione).
- Per una coppia italo-svizzera, il regolamento vale davanti al giudice italiano e la legge svizzera di diritto internazionale privato davanti a quello svizzero: una scelta di legge scritta riconosciuta da entrambi evita conflitti.
Costi e copertura
Scelta di legge dal notaio da 300 a 1 500 euro; nessuna spesa europea.
Cambiamenti recenti
I regolamenti gemelli sono applicati dal 2019; la Corte di giustizia ne precisa progressivamente l'ambito; nessuna estensione agli Stati non partecipanti è prevista.
A chi rivolgersi
- Portale europeo della giustizia elettronica: regimi patrimoniali per Stato.
- Notariato europeo (coupleseurope.eu): schede per paese.
- Consiglio nazionale del notariato (Italia): scelta della legge.
Da sapere
Senza scelta scritta, una coppia internazionale può scoprire al divorzio che il suo regime è quello del paese della prima residenza comune, anche se vi ha vissuto due anni venti anni prima. Una clausola dal notaio al momento del matrimonio evita anni di contenzioso.
Fonti e link ufficiali
- Regolamento (UE) 2016/1103 — regimi patrimoniali tra coniugi — EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2016/1104 — effetti patrimoniali delle unioni registrate — EUR-Lex
- Couples in Europe — regimi patrimoniali — notariato europeo
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
