Il quadro giuridico
Il regolamento 2019/1111 (Bruxelles II ter), applicabile dal 1° agosto 2022, attribuisce la competenza per la responsabilità genitoriale al giudice dello Stato membro della residenza abituale del minore, con eccezioni per il trasferimento lecito e per la proroga in caso di divorzio; le decisioni sull'affidamento e sul diritto di visita sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri senza procedura, con un certificato; il minore capace di discernimento deve essere ascoltato. Per la sottrazione internazionale, il regolamento rafforza la Convenzione dell'Aia del 1980: procedura di ritorno in sei settimane per istanza, ricorsi limitati, mediazione, e primato della decisione del giudice della residenza abituale. Il regolamento 4/2009 sulle obbligazioni alimentari fissa la competenza (residenza del creditore o del debitore), la legge applicabile (protocollo dell'Aia del 2007) e l'esecuzione diretta delle decisioni sugli alimenti tra Stati membri, con le autorità centrali per il recupero. La Svizzera è parte delle Convenzioni dell'Aia del 1980 (sottrazione), del 1996 (responsabilità genitoriale) e del 2007 (alimenti), che regolano i rapporti con l'Italia; San Marino è parte della Convenzione del 1980. L'Autorità centrale italiana è il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia; quella svizzera l'Ufficio federale di giustizia.
I punti chiave
| Competenza | Giudice della residenza abituale del minore (Bruxelles II ter) |
|---|---|
| Circolazione | Decisioni su affidamento e visite riconosciute ed eseguite senza exequatur tra Stati membri |
| Sottrazione | Convenzione dell'Aia 1980 rafforzata: ritorno in sei settimane per istanza, mediazione |
| Alimenti | Regolamento 4/2009: esecuzione diretta, autorità centrali per il recupero |
| Ascolto del minore | Obbligatorio se capace di discernimento |
| Svizzera e San Marino | Convenzioni dell'Aia 1980, 1996 (Svizzera) e 2007 (alimenti) con l'Italia |
In pratica
- Prima di trasferirsi all'estero con il figlio, ottenere il consenso scritto dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice: senza, è una sottrazione e il ritorno è ordinato in poche settimane.
- In caso di sottrazione, rivolgersi subito all'Autorità centrale del proprio paese (in Italia il Dipartimento per la giustizia minorile), che trasmette la domanda di ritorno all'altro Stato.
- Una decisione italiana sull'affidamento si esegue in Francia o in Germania con il certificato del regolamento; in Svizzera, con la Convenzione del 1996 e una procedura di riconoscimento rapida.
- Per gli alimenti non pagati da un genitore in un altro Stato membro, l'autorità centrale organizza il recupero gratuitamente.
Costi e copertura
Procedure di ritorno e di recupero gratuite tramite le autorità centrali; avvocato secondo lo Stato, con patrocinio gratuito nella maggior parte dei casi.
Cambiamenti recenti
Bruxelles II ter (2022) ha accorciato i termini del ritorno e rafforzato l'ascolto del minore; la Corte di giustizia precisa la residenza abituale dei neonati e dei minori spostati; la Svizzera applica le Convenzioni dell'Aia con l'Italia senza il regolamento.
A chi rivolgersi
- Ministero della Giustizia — Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (Autorità centrale italiana).
- Ufficio federale di giustizia (Autorità centrale svizzera).
- Rete giudiziaria europea in materia civile; Conferenza dell'Aia (hcch.net).
Da sapere
Il trasferimento all'estero con il figlio senza il consenso dell'altro genitore è la sottrazione più frequente in Europa, e viene sanzionata con il ritorno anche quando il genitore che parte torna nel suo paese d'origine. Chiedere prima l'accordo o il giudice non è una formalità.
Fonti e link ufficiali
- Regolamento (UE) 2019/1111 — Bruxelles II ter — EUR-Lex
- Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori — testo
- Ministero della Giustizia — sottrazione internazionale di minori — Autorità centrale italiana
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