Affidamento dei figli — Unione europea

La responsabilità genitoriale è nazionale, ma il regolamento Bruxelles II ter fissa il giudice competente (residenza abituale del minore), fa circolare le decisioni sull'affidamento e le visite tra Stati membri senza exequatur, organizza il ritorno del minore sottratto con la Convenzione dell'Aia del 1980 e impone l'ascolto del minore; il regolamento 4/2009 fa lo stesso per gli alimenti.

Il quadro giuridico

Il regolamento 2019/1111 (Bruxelles II ter), applicabile dal 1° agosto 2022, attribuisce la competenza per la responsabilità genitoriale al giudice dello Stato membro della residenza abituale del minore, con eccezioni per il trasferimento lecito e per la proroga in caso di divorzio; le decisioni sull'affidamento e sul diritto di visita sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri senza procedura, con un certificato; il minore capace di discernimento deve essere ascoltato. Per la sottrazione internazionale, il regolamento rafforza la Convenzione dell'Aia del 1980: procedura di ritorno in sei settimane per istanza, ricorsi limitati, mediazione, e primato della decisione del giudice della residenza abituale. Il regolamento 4/2009 sulle obbligazioni alimentari fissa la competenza (residenza del creditore o del debitore), la legge applicabile (protocollo dell'Aia del 2007) e l'esecuzione diretta delle decisioni sugli alimenti tra Stati membri, con le autorità centrali per il recupero. La Svizzera è parte delle Convenzioni dell'Aia del 1980 (sottrazione), del 1996 (responsabilità genitoriale) e del 2007 (alimenti), che regolano i rapporti con l'Italia; San Marino è parte della Convenzione del 1980. L'Autorità centrale italiana è il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia; quella svizzera l'Ufficio federale di giustizia.

I punti chiave

CompetenzaGiudice della residenza abituale del minore (Bruxelles II ter)
CircolazioneDecisioni su affidamento e visite riconosciute ed eseguite senza exequatur tra Stati membri
SottrazioneConvenzione dell'Aia 1980 rafforzata: ritorno in sei settimane per istanza, mediazione
AlimentiRegolamento 4/2009: esecuzione diretta, autorità centrali per il recupero
Ascolto del minoreObbligatorio se capace di discernimento
Svizzera e San MarinoConvenzioni dell'Aia 1980, 1996 (Svizzera) e 2007 (alimenti) con l'Italia

In pratica

Costi e copertura

Procedure di ritorno e di recupero gratuite tramite le autorità centrali; avvocato secondo lo Stato, con patrocinio gratuito nella maggior parte dei casi.

Cambiamenti recenti

Bruxelles II ter (2022) ha accorciato i termini del ritorno e rafforzato l'ascolto del minore; la Corte di giustizia precisa la residenza abituale dei neonati e dei minori spostati; la Svizzera applica le Convenzioni dell'Aia con l'Italia senza il regolamento.

A chi rivolgersi

Da sapere

Il trasferimento all'estero con il figlio senza il consenso dell'altro genitore è la sottrazione più frequente in Europa, e viene sanzionata con il ritorno anche quando il genitore che parte torna nel suo paese d'origine. Chiedere prima l'accordo o il giudice non è una formalità.

Fonti e link ufficiali

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