Il quadro giuridico
La legge 26 aprile 1986 n. 49, con le sue modifiche, regola la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio nella Repubblica: la separazione consensuale, omologata dal giudice, o giudiziale, con eventuale addebito; il divorzio, chiesto dopo un termine dalla separazione (ridotto dalle riforme più recenti sul modello italiano), o in altri casi previsti (condanne, matrimonio non consumato, divorzio ottenuto all'estero). Il procedimento si svolge davanti al Commissario della Legge, giudice civile di primo grado, con appello al Giudice delle Appellazioni; il divorzio consensuale, con accordo su figli, casa e mantenimento, si conclude in pochi mesi; il giudiziale in uno-due anni. Effetti: affidamento dei figli nell'interesse del minore, con affidamento congiunto come orientamento, e assegno di mantenimento; assegno al coniuge in stato di bisogno secondo i redditi e la durata del matrimonio; scioglimento della comunione dei beni; assegnazione della casa familiare al genitore con i figli. Il matrimonio religioso concordatario si scioglie civilmente allo stesso modo. Le decisioni sammarinesi si riconoscono in Italia con la trascrizione previa verifica (delibazione semplificata dalla legge 218/1995) e quelle italiane a San Marino con procedura analoga; per le coppie miste, frequenti, la competenza segue la residenza. San Marino registra alcune decine di separazioni e divorzi all'anno.
I punti chiave
| Tappe | Separazione (consensuale o giudiziale), poi divorzio dopo un termine (legge 49/1986 e modifiche) |
|---|---|
| Giudice | Commissario della Legge; appello al Giudice delle Appellazioni |
| Consensuale | Accordo omologato in pochi mesi |
| Figli | Affidamento nell'interesse del minore, congiunto come orientamento; mantenimento |
| Assegno | Al coniuge in stato di bisogno, secondo redditi e durata del matrimonio |
| Riconoscimento | Divorzi italiani e sammarinesi riconosciuti con delibazione o trascrizione previa verifica |
| Cifre | Alcune decine di separazioni e divorzi all'anno |
In pratica
- Rivolgersi a un avvocato sammarinese per la separazione consensuale: l'accordo scritto su figli, casa e mantenimento viene omologato dal Commissario della Legge.
- Attendere il termine legale per chiedere il divorzio; verificare con l'avvocato il termine applicabile, ridotto dalle riforme recenti.
- Per una coppia italo-sammarinese, scegliere il foro in funzione della residenza: il giudice sammarinese è competente per i residenti; la decisione va poi trascritta in Italia.
- L'assegno al coniuge dipende dallo stato di bisogno e dalla durata del matrimonio: documentare redditi e patrimonio.
- Il gratuito patrocinio esiste per i redditi bassi, su domanda al Tribunale.
Costi e copertura
Consensuale con avvocato da 1 500 a 4 000 euro; giudiziale sensibilmente di più; diritti di cancelleria modesti.
Cambiamenti recenti
Le riforme del diritto di famiglia (unioni civili 2018, aborto 2022, reati sessuali 2021) hanno modernizzato il quadro; la riduzione dei termini del divorzio segue il modello italiano; nessuna riforma del rito è in corso.
A chi rivolgersi
- Tribunale della Repubblica — Commissario della Legge (sezione civile).
- Ordine degli avvocati e notai di San Marino.
- Ufficio di stato civile: annotazioni di separazione e divorzio.
- Ambasciata d'Italia: trascrizioni per gli italiani.
Da sapere
Il divorzio sammarinese segue da vicino quello italiano, separazione compresa, ma con un solo tribunale e pochi giudici: i tempi dipendono dal carico, e le coppie miste devono scegliere il foro in base alla residenza. Un divorzio sammarinese non è automaticamente italiano: la trascrizione con verifica è necessaria.
Fonti e link ufficiali
- Legge 26 aprile 1986 n. 49 — riforma del diritto di famiglia — Consiglio Grande e Generale
- Tribunale della Repubblica di San Marino — portale
- Legge 31 maggio 1995 n. 218 (Italia) — riconoscimento delle sentenze straniere — Normattiva
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
