Il quadro giuridico
La legge 20 novembre 2018 n. 147 «Regolamentazione delle unioni civili» permette a due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, non sposate né unite civilmente e senza parentela vietata, di costituire un'unione civile davanti all'ufficiale di stato civile con due testimoni. L'unione produce l'obbligo di assistenza morale e materiale e di contribuzione, il regime della comunione dei beni salvo scelta, i diritti successori del coniuge, la pensione di reversibilità e le prestazioni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il diritto di abitazione, la possibilità di un cognome comune, e i diritti in materia di salute e di soggiorno del partner straniero; non consente l'adozione congiunta né la presunzione di filiazione. Si scioglie per morte, per dichiarazione congiunta o unilaterale davanti all'ufficiale di stato civile con un termine, o per matrimonio dei partner tra loro; il giudice regola gli effetti patrimoniali in caso di disaccordo. La convivenza di fatto non ha statuto legale: nessun diritto successorio, nessuna prestazione per superstiti, nessun titolo di soggiorno; i conviventi possono regolare i loro rapporti con un contratto davanti al notaio e proteggersi con un testamento nei limiti della legittima. San Marino registra alcune decine di unioni civili all'anno.
I punti chiave
| Unione civile | Tutte le coppie maggiorenni; costituzione allo stato civile con due testimoni (legge 147/2018) |
|---|---|
| Effetti | Assistenza, contribuzione, comunione dei beni salvo scelta, eredità come coniuge, reversibilità, abitazione, cognome comune, soggiorno del partner |
| Esclusioni | Adozione congiunta e presunzione di filiazione |
| Scioglimento | Dichiarazione congiunta o unilaterale allo stato civile con termine; giudice per gli effetti |
| Convivenza di fatto | Nessuno statuto; contratto notarile e testamento |
| Cifre | Alcune decine di unioni civili all'anno |
In pratica
- Presentare la richiesta congiunta all'ufficio di stato civile con i documenti d'identità e gli atti di nascita; gli stranieri portano il nulla osta o un certificato equivalente.
- Dichiarare al momento della costituzione la scelta del regime (separazione dei beni) se non si vuole la comunione.
- I conviventi non uniti firmano un contratto dal notaio (contribuzione, casa, beni) e un testamento; l'assicurazione sulla vita completa.
- Il partner straniero dell'unione civile chiede il permesso di soggiorno alla Gendarmeria come un coniuge.
- Un'unione civile sammarinese tra persone dello stesso sesso è trascritta in Italia come unione civile; quella tra persone di sesso diverso non ha equivalente italiano e non viene trascritta.
Costi e copertura
Costituzione dell'unione civile a diritti di stato civile modesti; contratto e testamento dal notaio secondo tariffa.
Cambiamenti recenti
La legge 147/2018 è entrata in vigore nel 2019; il Consiglio Grande e Generale ha discusso ma non approvato l'estensione dell'adozione; nessuna riforma della convivenza di fatto è in corso.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile della Repubblica.
- Notai sammarinesi: contratti di convivenza e testamenti.
- Istituto per la Sicurezza Sociale: prestazioni per il partner.
- Gendarmeria — Ufficio stranieri: soggiorno del partner.
Da sapere
L'unione civile sammarinese è più ampia di quella italiana — aperta anche alle coppie eterosessuali — ma, per queste ultime, non viene riconosciuta in Italia, che non ha un istituto equivalente: una coppia italiana di sesso diverso che si unisce civilmente a San Marino resta, in Italia, una convivenza di fatto.
Fonti e link ufficiali
- Legge 20 novembre 2018 n. 147 — regolamentazione delle unioni civili — Consiglio Grande e Generale
- Ufficio di stato civile — Repubblica di San Marino — portale istituzionale
- Istituto per la Sicurezza Sociale — prestazioni
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
