Il quadro giuridico
La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha creato due istituti. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce davanti all'ufficiale di stato civile con due testimoni, senza pubblicazioni, e produce gli effetti del matrimonio con alcune eccezioni: obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione (non di fedeltà), contribuzione, regime legale della comunione dei beni, cognome comune facoltativo, diritti successori identici a quelli del coniuge (legittima, diritto di abitazione), pensione di reversibilità, TFR, ricongiungimento e cittadinanza per il partner straniero, e l'applicazione di tutte le norme che parlano di «coniuge» — salvo la legge sull'adozione e la presunzione di filiazione; lo scioglimento non richiede la separazione: dichiarazione di volontà davanti all'ufficiale di stato civile e, tre mesi dopo, domanda al tribunale o negoziazione assistita. I conviventi di fatto — due maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi e di assistenza reciproca, di qualsiasi sesso — possono registrare la convivenza all'anagrafe (dichiarazione anagrafica) e hanno: gli stessi diritti del coniuge in caso di malattia o ricovero (visita, informazioni, designazione per le decisioni sanitarie), il diritto di abitare la casa del convivente defunto per due anni (o più con figli, fino a cinque), il subentro nel contratto di locazione, l'inserimento nelle graduatorie per l'edilizia popolare, la partecipazione agli utili dell'impresa familiare, il risarcimento del danno in caso di morte, e gli alimenti dal giudice alla fine della convivenza se in stato di bisogno; nessun diritto successorio. Il contratto di convivenza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, regola la contribuzione, il regime dei beni (anche la comunione) e la residenza, non l'eredità. Le unioni civili sono circa 3 000 all'anno; le convivenze di fatto superano 1,5 milioni di coppie.
I punti chiave
| Unione civile | Solo coppie dello stesso sesso; costituzione allo stato civile con due testimoni; effetti del matrimonio salvo adozione e filiazione; nessun obbligo di fedeltà |
|---|---|
| Scioglimento | Senza separazione: dichiarazione allo stato civile, poi domanda dopo tre mesi |
| Convivenza di fatto | Tutte le coppie; registrazione anagrafica facoltativa; diritti limitati: salute, casa (2-5 anni dopo la morte), locazione, alimenti, danno |
| Eredità | Partner dell'unione civile come coniuge; convivente di fatto niente senza testamento |
| Contratto di convivenza | Atto pubblico o scrittura autenticata da notaio o avvocato; contribuzione, beni, residenza; non l'eredità |
| Stranieri | Ricongiungimento e cittadinanza per il partner dell'unione civile; niente per il convivente |
| Cifre | Circa 3 000 unioni civili all'anno; più di 1,5 milioni di coppie conviventi |
In pratica
- Per l'unione civile, richiesta congiunta al comune di residenza con i documenti; costituzione in genere entro poche settimane, senza pubblicazioni; dichiarazione del regime patrimoniale al momento (comunione salvo separazione).
- Per la convivenza di fatto, presentare all'anagrafe la dichiarazione di convivenza (stesso stato di famiglia) : è il presupposto dei diritti della legge 76 e non costa nulla.
- Firmare un contratto di convivenza dal notaio o dall'avvocato per fissare chi paga cosa e la sorte della casa; senza, alla separazione il giudice ragiona per contributi provati.
- Fare testamento: il convivente non eredita mai senza, e paga l'imposta dell'8 % senza franchigia; l'assicurazione sulla vita e l'acquisto in comproprietà completano.
- Il partner straniero di un'unione civile ottiene il permesso per motivi familiari e la cittadinanza come un coniuge; il convivente straniero non ha nessun titolo dalla convivenza.
Costi e copertura
Unione civile e dichiarazione di convivenza gratuite; contratto di convivenza da 300 a 1 000 euro dal notaio o dall'avvocato; testamento pubblico da 300 a 600 euro.
Cambiamenti recenti
La Corte costituzionale ha esteso ai partner dell'unione civile i diritti previsti per i coniugi in diverse leggi settoriali; la Cassazione ha chiarito (2022-2024) i limiti degli alimenti tra ex conviventi; i disegni di legge per aprire l'unione civile alle coppie eterosessuali e il matrimonio alle coppie dello stesso sesso non sono stati approvati.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile e anagrafe del comune: unione civile, dichiarazione di convivenza.
- Notai e avvocati: contratti di convivenza, testamenti.
- Consiglio nazionale del notariato: guide sulle convivenze.
- Associazioni: Rete Lenford (avvocati per i diritti LGBT), Famiglie Arcobaleno.
Da sapere
La convivenza di fatto italiana protegge poco e solo se registrata: senza dichiarazione anagrafica, nemmeno il diritto di abitare la casa dopo la morte del compagno. Il testamento è l'unica vera protezione del convivente, e l'unione civile — per le coppie dello stesso sesso — vale quasi un matrimonio.
Fonti e link ufficiali
- Legge 20 maggio 2016 n. 76 — unioni civili e convivenze — Normattiva
- Ministero dell'Interno — unioni civili: decreti attuativi — circolari
- Consiglio nazionale del notariato — convivenze di fatto — guida
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
