Regime patrimoniale della famiglia — Svizzera (Ticino e Grigioni)

Partecipazione agli acquisti come regime legale dal 1988: ciascun coniuge resta proprietario dei suoi beni durante il matrimonio, e allo scioglimento ha diritto alla metà dell'«aumento» dell'altro — gli acquisti meno i debiti —, con i beni propri (anteriori, ereditati, personali) esclusi; comunione o separazione dei beni per convenzione matrimoniale dal notaio; al divorzio, divisione anche degli averi di previdenza professionale.

Mappa di localizzazione — Svizzera (Ticino e Grigioni) — Regime patrimoniale della famiglia
Svizzera (Ticino e Grigioni). Mappa di localizzazione a contorni semplificati — dati Natural Earth, pubblico dominio.

Il quadro giuridico

Il Codice civile (articoli 181 e seguenti) prevede tre regimi. La partecipazione agli acquisti, regime legale dal 1988, distingue per ciascun coniuge i beni propri (quelli anteriori al matrimonio, ricevuti per successione o donazione, di uso personale, i risarcimenti morali) e gli acquisti (redditi del lavoro, prestazioni delle assicurazioni, redditi dei beni propri, tutto quello che è acquistato durante il matrimonio con questi mezzi); durante il matrimonio ciascuno amministra e dispone dei suoi beni, e risponde dei suoi debiti su tutto il suo patrimonio; allo scioglimento — divorzio, morte, cambio di regime — si calcola l'aumento di ciascuno (acquisti meno debiti, con le riunioni per le liberalità degli ultimi cinque anni), e ciascuno ha diritto alla metà dell'aumento dell'altro, compensando i due crediti. La comunione dei beni (articoli 221 e seguenti) e la separazione dei beni (articoli 247 e seguenti) si scelgono con una convenzione matrimoniale per atto pubblico dal notaio, prima o durante il matrimonio, modificabile; la separazione si impone per legge in caso di fallimento di un coniuge o su domanda al giudice. La casa coniugale gode di una protezione speciale: nessuna vendita o disdetta senza il consenso dell'altro (articolo 169). Al divorzio, indipendentemente dal regime, gli averi del secondo pilastro (previdenza professionale) accumulati durante il matrimonio si dividono a metà (articoli 122 e seguenti). Il matrimonio per tutti (2022) applica gli stessi regimi; le unioni registrate esistenti restano in separazione dei beni salvo convenzione.

I punti chiave

Regime legalePartecipazione agli acquisti (dal 1988): proprietà separata durante il matrimonio, metà dell'aumento dell'altro allo scioglimento
Beni propriAnteriori, ereditati, donati, personali, risarcimenti morali: esclusi dalla divisione
Altri regimiComunione dei beni o separazione per convenzione matrimoniale dal notaio (atto pubblico)
DebitiCiascuno risponde dei suoi su tutto il suo patrimonio; solidarietà per i bisogni della famiglia
Casa coniugaleVendita o disdetta solo con il consenso dell'altro (articolo 169 CC)
PrevidenzaAveri del secondo pilastro accumulati durante il matrimonio divisi a metà al divorzio, in tutti i regimi
Unioni registrateSeparazione dei beni salvo convenzione; matrimonio per tutti con gli stessi regimi

In pratica

Costi e copertura

Convenzione matrimoniale dal notaio da 500 a 2 000 franchi; liquidazione del regime al divorzio compresa nelle spese di procedura e di avvocato.

Cambiamenti recenti

La revisione del diritto successorio (2023) ha ampliato la quota disponibile e chiarito i rapporti con la liquidazione del regime; il Tribunale federale ha precisato (2022-2024) il calcolo dell'aumento e la protezione della casa coniugale; nessuna riforma dei regimi è in corso.

A chi rivolgersi

Da sapere

La partecipazione agli acquisti sembra una separazione durante il matrimonio e diventa una comunione al divorzio: chi ha guadagnato di più deve la metà del suo aumento all'altro, e gli averi di previdenza si dividono comunque. La prova dei beni propri, conservata dal primo giorno, è quello che decide le somme.

Fonti e link ufficiali

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