Il quadro giuridico
Il Codice civile (articoli 181 e seguenti) prevede tre regimi. La partecipazione agli acquisti, regime legale dal 1988, distingue per ciascun coniuge i beni propri (quelli anteriori al matrimonio, ricevuti per successione o donazione, di uso personale, i risarcimenti morali) e gli acquisti (redditi del lavoro, prestazioni delle assicurazioni, redditi dei beni propri, tutto quello che è acquistato durante il matrimonio con questi mezzi); durante il matrimonio ciascuno amministra e dispone dei suoi beni, e risponde dei suoi debiti su tutto il suo patrimonio; allo scioglimento — divorzio, morte, cambio di regime — si calcola l'aumento di ciascuno (acquisti meno debiti, con le riunioni per le liberalità degli ultimi cinque anni), e ciascuno ha diritto alla metà dell'aumento dell'altro, compensando i due crediti. La comunione dei beni (articoli 221 e seguenti) e la separazione dei beni (articoli 247 e seguenti) si scelgono con una convenzione matrimoniale per atto pubblico dal notaio, prima o durante il matrimonio, modificabile; la separazione si impone per legge in caso di fallimento di un coniuge o su domanda al giudice. La casa coniugale gode di una protezione speciale: nessuna vendita o disdetta senza il consenso dell'altro (articolo 169). Al divorzio, indipendentemente dal regime, gli averi del secondo pilastro (previdenza professionale) accumulati durante il matrimonio si dividono a metà (articoli 122 e seguenti). Il matrimonio per tutti (2022) applica gli stessi regimi; le unioni registrate esistenti restano in separazione dei beni salvo convenzione.
I punti chiave
| Regime legale | Partecipazione agli acquisti (dal 1988): proprietà separata durante il matrimonio, metà dell'aumento dell'altro allo scioglimento |
|---|---|
| Beni propri | Anteriori, ereditati, donati, personali, risarcimenti morali: esclusi dalla divisione |
| Altri regimi | Comunione dei beni o separazione per convenzione matrimoniale dal notaio (atto pubblico) |
| Debiti | Ciascuno risponde dei suoi su tutto il suo patrimonio; solidarietà per i bisogni della famiglia |
| Casa coniugale | Vendita o disdetta solo con il consenso dell'altro (articolo 169 CC) |
| Previdenza | Averi del secondo pilastro accumulati durante il matrimonio divisi a metà al divorzio, in tutti i regimi |
| Unioni registrate | Separazione dei beni salvo convenzione; matrimonio per tutti con gli stessi regimi |
In pratica
- Tenere traccia dei beni propri (estratti conto al matrimonio, atti di eredità, donazioni): senza prove, tutto è presunto acquisto e si divide.
- Firmare una convenzione matrimoniale dal notaio se si vuole la separazione dei beni (imprenditori, seconde nozze) o la comunione; costa da 500 a 2 000 franchi e si può modificare.
- La casa comprata con denaro dei due appartiene secondo le quote dell'atto, con crediti di partecipazione per i contributi disuguali: farlo scrivere al momento dell'acquisto.
- Al divorzio, chiedere alla cassa pensioni il calcolo degli averi accumulati durante il matrimonio: la divisione è automatica e il giudice la ordina.
- Per le coppie internazionali, la legge federale sul diritto internazionale privato applica la legge della residenza comune con scelta possibile; una clausola scritta evita conflitti con il regolamento europeo italiano.
Costi e copertura
Convenzione matrimoniale dal notaio da 500 a 2 000 franchi; liquidazione del regime al divorzio compresa nelle spese di procedura e di avvocato.
Cambiamenti recenti
La revisione del diritto successorio (2023) ha ampliato la quota disponibile e chiarito i rapporti con la liquidazione del regime; il Tribunale federale ha precisato (2022-2024) il calcolo dell'aumento e la protezione della casa coniugale; nessuna riforma dei regimi è in corso.
A chi rivolgersi
- Notai: convenzioni matrimoniali.
- Pretura (Ticino): liquidazione del regime al divorzio.
- Cassa pensioni: calcolo degli averi da dividere.
- Pro Familia Svizzera: consulenza.
Da sapere
La partecipazione agli acquisti sembra una separazione durante il matrimonio e diventa una comunione al divorzio: chi ha guadagnato di più deve la metà del suo aumento all'altro, e gli averi di previdenza si dividono comunque. La prova dei beni propri, conservata dal primo giorno, è quello che decide le somme.
Fonti e link ufficiali
- Codice civile svizzero — articoli 181-251 (regime dei beni fra i coniugi) — Fedlex
- Codice civile — articoli 122-124e (previdenza professionale al divorzio) — Fedlex
- ch.ch — regime dei beni matrimoniali — portale della Confederazione
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
