Il quadro giuridico
La legge 26 aprile 1986 n. 49 ha introdotto a San Marino, sul modello della riforma italiana del 1975, la comunione dei beni come regime legale: gli acquisti compiuti durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi sono comuni, mentre restano personali i beni anteriori, quelli ricevuti per successione o donazione, quelli di uso personale e gli strumenti di lavoro; l'amministrazione ordinaria spetta a ciascuno, la straordinaria a entrambi; i debiti contratti nell'interesse della famiglia gravano sulla comunione. I coniugi possono scegliere la separazione dei beni con una dichiarazione all'atto del matrimonio o con una convenzione per atto pubblico davanti a un notaio sammarinese, anche durante il matrimonio; possono modificare la comunione per convenzione. Lo scioglimento avviene per separazione, divorzio, annullamento o convenzione, con divisione a metà dei beni comuni davanti al Commissario della Legge in caso di disaccordo. L'unione civile della legge 147/2018 adotta lo stesso regime legale con la stessa possibilità di scelta. Per le coppie internazionali — numerose, con l'Italia a un passo —, San Marino non partecipa al regolamento europeo e applica il proprio diritto internazionale privato, in genere la legge della cittadinanza comune o della residenza; una scelta di legge dal notaio, riconosciuta in Italia in virtù del regolamento 2016/1103, evita conflitti.
I punti chiave
| Regime legale | Comunione dei beni (legge 49/1986): acquisti comuni, beni anteriori ed ereditati personali |
|---|---|
| Separazione dei beni | Dichiarazione al matrimonio o convenzione notarile durante |
| Amministrazione | Ordinaria a ciascuno, straordinaria congiunta |
| Debiti | Della famiglia sulla comunione; personali sui beni personali |
| Scioglimento | Separazione, divorzio, annullamento, convenzione; divisione a metà |
| Unione civile | Stesso regime legale e stessa scelta |
| Internazionale | Fuori dal regolamento europeo; scelta di legge dal notaio consigliata alle coppie italo-sammarinesi |
In pratica
- Dichiarare la separazione dei beni all'atto del matrimonio se la si vuole; dopo, convenzione dal notaio sammarinese.
- Conservare le prove dei beni personali (atti, estratti, successioni): senza, l'acquisto è presunto comune.
- Per gli immobili in Italia di una coppia sammarinese, la legge del regime sammarinese si applica in Italia in virtù del regolamento 2016/1103 se la residenza comune è a San Marino; verificare con un notaio dei due paesi.
- Alla separazione, chiedere l'inventario e la divisione; il Commissario della Legge decide in caso di disaccordo.
- I conviventi di fatto, senza regime, regolano la proprietà con contratto e comproprietà per quote.
Costi e copertura
Dichiarazione al matrimonio gratuita; convenzione notarile secondo la tariffa sammarinese.
Cambiamenti recenti
La legge 147/2018 ha esteso il regime alle unioni civili; nessuna riforma dei regimi matrimoniali è in corso; la giurisprudenza del Commissario della Legge segue in larga parte quella italiana.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile: dichiarazione del regime.
- Notai sammarinesi: convenzioni.
- Tribunale — Commissario della Legge: divisione.
- Ordine degli avvocati e notai di San Marino.
Da sapere
Il regime sammarinese ricalca quello italiano, ma San Marino è fuori dal regolamento europeo: una coppia che vive tra i due paesi può trovarsi con due giudici e due leggi. La scelta di legge scritta dal notaio, riconosciuta da entrambi, è la precauzione che conta.
Fonti e link ufficiali
- Legge 26 aprile 1986 n. 49 — riforma del diritto di famiglia — Consiglio Grande e Generale
- Legge 20 novembre 2018 n. 147 — unioni civili (regime patrimoniale) — testo
- Ordine degli avvocati e notai della Repubblica di San Marino — elenco dei notai
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
