Il quadro giuridico
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha fatto della comunione dei beni (articoli 177 e seguenti del Codice civile) il regime legale: sono comuni gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio, le aziende costituite dopo il matrimonio e gli utili; restano personali i beni anteriori, quelli ricevuti per donazione o successione, quelli di uso strettamente personale, gli strumenti di lavoro, i risarcimenti e i beni acquistati con il prezzo dei beni personali (articolo 179); i redditi e i frutti non consumati cadono nella «comunione de residuo» allo scioglimento. Ciascun coniuge amministra da solo per l'ordinaria amministrazione e insieme per la straordinaria (vendita di un immobile). I creditori della comunione si soddisfano sui beni comuni; per i debiti personali, sui beni personali e sulla metà dei beni comuni. La separazione dei beni (articoli 215 e seguenti), scelta da circa tre coppie su quattro con una dichiarazione all'atto del matrimonio, lascia a ciascuno la proprietà e l'amministrazione dei suoi beni; quello che si compra insieme è in comproprietà secondo le quote. La comunione convenzionale (modifica delle regole legali) e il fondo patrimoniale (beni destinati ai bisogni della famiglia, impignorabili per debiti estranei) si costituiscono per convenzione notarile, annotata a margine dell'atto di matrimonio, prima o durante il matrimonio. Lo scioglimento avviene per separazione personale (dalla riforma Cartabia, dall'udienza), divorzio, annullamento, fallimento o convenzione: i beni comuni si dividono a metà. L'unione civile ha lo stesso regime; i conviventi di fatto possono adottare la comunione con il contratto di convivenza.
I punti chiave
| Regime legale | Comunione dei beni (dal 1975): acquisti comuni, beni anteriori ed ereditati personali; comunione de residuo su redditi e frutti |
|---|---|
| Separazione dei beni | Scelta da circa tre coppie su quattro; dichiarazione al matrimonio gratuita o convenzione notarile dopo |
| Altre convenzioni | Comunione convenzionale; fondo patrimoniale (beni impignorabili per debiti estranei alla famiglia) |
| Amministrazione | Separata per l'ordinaria, congiunta per la straordinaria |
| Debiti | Comuni sui beni comuni; personali sui beni personali e metà dei comuni |
| Scioglimento | Separazione, divorzio, annullamento, convenzione: divisione a metà |
| Unione civile e convivenza | Stesso regime per l'unione civile; comunione possibile per contratto di convivenza |
In pratica
- Dichiarare la separazione dei beni davanti al sindaco al momento del matrimonio: è gratuita e definitiva salvo convenzione successiva dal notaio (da 500 a 1 500 euro).
- In comunione, la casa comprata durante il matrimonio è comune anche se intestata a uno solo; per tenerla personale, il coniuge deve dichiarare nell'atto che è acquistata con denaro personale e l'altro deve intervenire (articolo 179).
- Il fondo patrimoniale protegge la casa dai creditori dell'impresa di un coniuge, ma non dai debiti fiscali recenti e viene contestato se costituito quando i debiti esistono già.
- Alla separazione, chiedere l'inventario e la divisione dei beni comuni; la comunione de residuo (conti, risparmi) si divide anch'essa.
- Per le coppie internazionali, il regolamento europeo 2016/1103 si applica ai matrimoni dal 2019: una scelta di legge dal notaio evita conflitti.
Costi e copertura
Dichiarazione al matrimonio gratuita; convenzione notarile da 500 a 1 500 euro; fondo patrimoniale da 1 000 a 2 500 euro con le imposte.
Cambiamenti recenti
La riforma Cartabia (2023) anticipa lo scioglimento della comunione all'udienza di separazione; la Cassazione ha precisato (2023-2024) la comunione de residuo e l'impignorabilità del fondo patrimoniale; la quota di separazioni dei beni continua a crescere.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile: dichiarazione del regime al matrimonio.
- Notai: convenzioni matrimoniali, fondo patrimoniale.
- Consiglio nazionale del notariato: guide sui regimi.
- Tribunale: divisione in caso di disaccordo.
Da sapere
La comunione dei beni italiana è più ampia di quanto molti credano: lo stipendio non speso, l'impresa avviata dopo il matrimonio, la casa intestata a uno solo sono comuni. Chi vuole tenere separati i patrimoni deve dirlo il giorno del matrimonio — o pagare il notaio dopo, con il consenso dell'altro.
Fonti e link ufficiali
- Codice civile — articoli 159-230 bis (regime patrimoniale della famiglia) — Normattiva
- Consiglio nazionale del notariato — comunione e separazione dei beni — guida
- ISTAT — regime patrimoniale scelto nei matrimoni — statistiche
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
