Il quadro giuridico
Il Codice civile (articoli 84 e seguenti) fissa le condizioni: 18 anni, o 16 con autorizzazione del tribunale per i minorenni per gravi motivi; libertà di stato; assenza di parentela in linea retta e tra fratelli (zii e nipoti con dispensa); consenso libero; per lo straniero, il nulla osta o il certificato di capacità matrimoniale del suo paese (articolo 116), senza che si esiga più il permesso di soggiorno regolare (Corte costituzionale 245/2011). La richiesta di pubblicazione si presenta all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei due, le pubblicazioni restano affisse otto giorni, e il matrimonio si celebra entro 180 giorni, davanti al sindaco o a un delegato, con due testimoni, nella casa comunale o in una sede autorizzata. Il matrimonio concordatario (cattolico) e i matrimoni delle confessioni con intesa (valdesi, ebrei, pentecostali…) producono effetti civili con la trascrizione, richiesta dal ministro di culto entro cinque giorni. Il regime legale è la comunione dei beni (dal 1975), ma tre coppie su quattro scelgono la separazione dei beni con una dichiarazione all'atto del matrimonio. Effetti: obblighi di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione e contribuzione; la moglie conserva il cognome e può aggiungere quello del marito; presunzione di paternità; diritti successori e pensione di reversibilità; ricongiungimento e cittadinanza per il coniuge straniero dopo due anni di residenza (tre all'estero, ridotti con figli). Nel 2023 si sono celebrati circa 184 000 matrimoni, per il 57 % civili, con età media al primo matrimonio di 34 anni per gli uomini e 32 per le donne.
I punti chiave
| Età | 18 anni; 16 con autorizzazione del tribunale per i minorenni per gravi motivi |
|---|---|
| Formalità | Pubblicazioni di otto giorni, celebrazione entro 180 giorni davanti al sindaco o delegato, due testimoni |
| Matrimonio religioso | Concordatario (cattolico) e confessioni con intesa: effetti civili con la trascrizione |
| Regime legale | Comunione dei beni; separazione scelta da circa tre coppie su quattro |
| Stranieri | Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale; permesso di soggiorno non richiesto (Corte costituzionale 2011) |
| Cognome | La moglie conserva il suo, può aggiungere quello del marito; i figli hanno il doppio cognome salvo accordo (Corte costituzionale 131/2022) |
| Cifre | Circa 184 000 matrimoni nel 2023, 57 % civili; età media 34 e 32 anni |
In pratica
- Presentare la richiesta di pubblicazione al comune con i documenti d'identità; il comune acquisisce d'ufficio gli atti di nascita e lo stato libero per gli italiani; gli stranieri portano il nulla osta del consolato, tradotto e legalizzato (o l'estratto plurilingue per i paesi CIEC).
- Scegliere il regime al momento della celebrazione: la dichiarazione di separazione dei beni davanti al sindaco è gratuita; dopo, serve il notaio.
- Il matrimonio concordatario richiede il doppio fascicolo: le pubblicazioni civili e quelle canoniche; il parroco trasmette l'atto per la trascrizione.
- Il coniuge straniero chiede il permesso di soggiorno per motivi familiari in questura; la cittadinanza dopo due anni di residenza legale in Italia dal matrimonio (un anno con figli), con conoscenza dell'italiano B1.
- Un matrimonio celebrato all'estero si trascrive tramite il consolato o direttamente al comune con l'atto legalizzato e tradotto.
Costi e copertura
Matrimonio civile gratuito in orario d'ufficio nella casa comunale; sale e orari straordinari da 100 a 1 000 euro secondo il comune; marca da bollo di 16 euro sulle pubblicazioni; nessun costo per la trascrizione del matrimonio religioso.
Cambiamenti recenti
La Corte costituzionale (131/2022) ha imposto il doppio cognome ai figli salvo accordo diverso; il numero dei matrimoni è tornato ai livelli pre-pandemia e i matrimoni civili superano quelli religiosi dal 2018; la riforma Cartabia (2023) non ha toccato il matrimonio ma ha accelerato separazione e divorzio.
A chi rivolgersi
- Ufficio di stato civile del comune di residenza: pubblicazioni e celebrazione.
- Consolati italiani: matrimoni all'estero e trascrizioni.
- Questura: permesso di soggiorno del coniuge straniero.
- Consiglio nazionale del notariato: convenzioni matrimoniali.
Da sapere
La scelta del regime si fa in un secondo davanti al sindaco e vale per tutta la vita: chi non dice niente è in comunione dei beni, e tutto quello che guadagnerà sarà comune. Pensarci prima, e chiedere la separazione se la si vuole, evita il notaio e le sorprese al divorzio.
Fonti e link ufficiali
- Codice civile — articoli 79-142 (del matrimonio) — Normattiva
- Ministero dell'Interno — matrimonio dello straniero in Italia — circolari e nulla osta
- ISTAT — matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi — statistiche annuali
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
