Il quadro giuridico
La legge 184/1983, riformata dalla legge 149/2001, regola l'adozione. L'adozione legittimante (o piena) di un minore dichiarato adottabile è riservata ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o conviventi da tre anni prima del matrimonio, senza separazione; la differenza di età con l'adottato deve essere di almeno 18 e al massimo 45 anni per uno dei coniugi (55 per l'altro, con deroghe); i coniugi presentano la disponibilità al tribunale per i minorenni, che dispone le indagini dei servizi sociali e, se il minore viene abbinato, l'affidamento preadottivo di un anno, poi l'adozione; il minore diventa figlio a tutti gli effetti e i legami con la famiglia d'origine cessano. L'adozione in casi particolari (articolo 44) è aperta anche alle persone sole e ai non sposati: per il figlio del coniuge (lettera b), per il minore orfano legato da rapporto stabile (lettera a), per l'impossibilità di affidamento preadottivo (lettera d), che la giurisprudenza usa per l'adozione del figlio del partner dello stesso sesso; dal 2022 (Corte costituzionale 79/2022) crea legami di parentela con la famiglia dell'adottante. L'adozione internazionale passa per la dichiarazione di idoneità del tribunale per i minorenni, un ente autorizzato e la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio, con la Convenzione dell'Aia; la Corte costituzionale (sentenza 33/2025) ha dichiarato incostituzionale l'esclusione delle persone sole dall'adozione internazionale. Le adozioni nazionali sono circa 1 000 all'anno per 8 000-10 000 coppie disponibili, con attese di tre-cinque anni; le internazionali sono scese sotto le 500 nel 2023, con costi da 15 000 a 35 000 euro in parte deducibili e rimborsati dalla CAI.
I punti chiave
| Adozione legittimante | Coniugi sposati da 3 anni (o conviventi 3 anni prima); 18-45 anni di differenza (55 per l'altro); dichiarazione di adottabilità del minore; affidamento preadottivo di un anno |
|---|---|
| Adozione in casi particolari | Persone sole e non sposati; figlio del coniuge o del partner (anche dello stesso sesso per via giurisprudenziale); legami di parentela dal 2022 |
| Coppie dello stesso sesso | Escluse dall'adozione legittimante; adozione del figlio del partner ammessa dai tribunali |
| Internazionale | Idoneità del tribunale per i minorenni, ente autorizzato, CAI; persone sole ammesse dal 2025 (Corte costituzionale 33/2025) |
| Tempi | Nazionale 3-5 anni e più; internazionale 2-4 anni; del figlio del coniuge 6-18 mesi |
| Costi | Nazionale gratuita; internazionale da 15 000 a 35 000 euro, deducibili al 50 % e in parte rimborsati |
| Cifre | Circa 1 000 adozioni nazionali e meno di 500 internazionali all'anno; 8 000-10 000 coppie in attesa |
In pratica
- Presentare la dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del proprio distretto (valida tre anni, rinnovabile), con i documenti; i servizi sociali svolgono l'indagine psicosociale in quattro-sei mesi.
- Per l'internazionale, ottenere il decreto di idoneità, poi conferire mandato a un ente autorizzato entro un anno; l'ente segue la pratica nel paese d'origine e la CAI autorizza l'ingresso del minore.
- Per adottare il figlio del coniuge o del partner, ricorso al tribunale per i minorenni con il consenso dell'altro genitore biologico se vivente; per le coppie dello stesso sesso, invocare l'articolo 44 lettera d e la giurisprudenza.
- Le persone sole possono adottare in casi particolari e, dal 2025, all'estero; l'adozione legittimante resta chiusa.
- L'affido familiare (temporaneo, senza rottura dei legami) è un'altra via, aperta a tutti, spesso proposta prima dell'adozione.
Costi e copertura
Adozione nazionale gratuita (avvocato facoltativo); internazionale da 15 000 a 35 000 euro con deduzione fiscale del 50 % e rimborso parziale della CAI; adozione del figlio del coniuge con avvocato da 1 500 a 3 000 euro.
Cambiamenti recenti
La Corte costituzionale ha aperto nel 2025 l'adozione internazionale alle persone sole (sentenza 33/2025) e riconosciuto nel 2022 la parentela nell'adozione in casi particolari; la CAI ha ripreso le attività dopo la pandemia; le adozioni internazionali sono ai minimi storici; il disegno di legge per riformare la legge 184 è in discussione.
A chi rivolgersi
- Tribunale per i minorenni del distretto: disponibilità, idoneità, adozioni.
- Commissione per le adozioni internazionali (commissioneadozioni.it) e enti autorizzati.
- Servizi sociali comunali e consultori: indagini e accompagnamento.
- Associazioni: ANFAA, Ai.Bi., Famiglie Arcobaleno (adozioni in casi particolari).
Da sapere
L'Italia ha dieci coppie disponibili per ogni minore adottabile: l'attesa è lunga, i bambini piccoli rari, e l'adozione internazionale è crollata. Le persone sole e le coppie dello stesso sesso hanno solo l'adozione in casi particolari — e, dal 2025, le prime anche l'internazionale: una via da conoscere.
Fonti e link ufficiali
- Legge 4 maggio 1983 n. 184 — diritto del minore ad una famiglia — Normattiva
- Commissione per le adozioni internazionali — Presidenza del Consiglio
- Corte costituzionale — sentenza n. 33/2025 (adozione internazionale delle persone sole) — testo
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