Il quadro giuridico
La legge 49/1986 e le sue modifiche, insieme alla legge sulla tutela dei minori, regolano l'affidamento dei figli di genitori separati, divorziati o non sposati a San Marino: la responsabilità genitoriale resta a entrambi, e il Commissario della Legge — giudice civile di primo grado — decide l'affidamento nell'interesse del minore, con l'affidamento congiunto come orientamento della giurisprudenza recente, sul modello dell'affido condiviso italiano, e la residenza prevalente presso un genitore nella maggior parte dei casi; fissa il calendario delle frequentazioni, il contributo al mantenimento proporzionale ai redditi e alle esigenze del figlio, e l'assegnazione della casa familiare al genitore con cui i figli vivono. I servizi sociali dell'Istituto per la Sicurezza Sociale svolgono le indagini e accompagnano le famiglie; il minore viene ascoltato secondo l'età; la mediazione familiare è disponibile. Il mancato pagamento del mantenimento è perseguibile e il giudice può ordinare misure esecutive. Per i genitori che vivono tra San Marino e l'Italia, situazione frequente, la competenza segue la residenza abituale del minore e le decisioni si riconoscono reciprocamente; San Marino è parte della Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale, con la Segreteria di Stato per la Giustizia come Autorità centrale.
I punti chiave
| Regola | Responsabilità genitoriale a entrambi; affidamento congiunto come orientamento; residenza prevalente presso un genitore |
|---|---|
| Giudice | Commissario della Legge; servizi sociali dell'ISS per le indagini |
| Mantenimento | Proporzionale ai redditi e alle esigenze; esecuzione forzata in caso di inadempimento |
| Casa | Assegnata al genitore con i figli |
| Ascolto e mediazione | Minore ascoltato secondo l'età; mediazione familiare disponibile |
| Internazionale | Convenzione dell'Aia 1980; competenza secondo la residenza del minore; riconoscimento reciproco con l'Italia |
| Cifre | Poche decine di procedimenti all'anno |
In pratica
- Cercare l'accordo scritto sul calendario e sul mantenimento, da far omologare dal Commissario della Legge: è la via più rapida.
- Documentare redditi e spese per il contributo; chiedere la rivalutazione periodica.
- I servizi sociali dell'ISS accompagnano i genitori e possono proporre la mediazione.
- Per i genitori tra San Marino e l'Italia, fissare la residenza abituale del figlio con chiarezza: determina il giudice competente.
- Prima di trasferire il figlio all'estero, il consenso scritto dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice.
Costi e copertura
Consensuale con avvocato da 1 000 a 3 000 euro; contenzioso di più; gratuito patrocinio sotto la soglia di reddito; servizi sociali gratuiti.
Cambiamenti recenti
La giurisprudenza del Commissario della Legge ha adottato l'affidamento congiunto come orientamento; i servizi sociali dell'ISS sono stati rafforzati; nessuna riforma legislativa specifica è in corso.
A chi rivolgersi
- Tribunale della Repubblica — Commissario della Legge (sezione civile).
- Istituto per la Sicurezza Sociale — servizi sociali e minori.
- Segreteria di Stato per la Giustizia: Autorità centrale per le sottrazioni.
- Ordine degli avvocati e notai di San Marino.
Da sapere
Con un solo tribunale e servizi sociali di dimensione ridotta, i procedimenti sammarinesi dipendono dalla collaborazione dei genitori: l'accordo omologato è quasi sempre la soluzione. E per le famiglie a cavallo del confine, la residenza del figlio decide tutto: fissarla per iscritto.
Fonti e link ufficiali
- Legge 26 aprile 1986 n. 49 — riforma del diritto di famiglia — Consiglio Grande e Generale
- Istituto per la Sicurezza Sociale — servizio minori — servizi
- Conferenza dell'Aia — stato della Convenzione del 1980 (San Marino) — tabella
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