Il quadro giuridico
La legge 54/2006, integrata dal decreto legislativo 154/2013, ha fatto dell'affidamento condiviso la regola per i figli di genitori separati, divorziati o non sposati (articoli 337 bis e seguenti del Codice civile): la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi, le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, residenza) sono prese di comune accordo, e il giudice fissa il collocamento — la residenza prevalente presso uno dei due nel 90 % dei casi, con il collocamento alternato paritario ancora minoritario —, i tempi di permanenza con l'altro (in genere fine settimana alternati, uno o due giorni infrasettimanali, metà vacanze), e il contributo al mantenimento, proporzionale ai redditi e al tempo di permanenza, calcolato con le tabelle orientative di alcuni tribunali (Milano) e comprensivo delle spese ordinarie, con le straordinarie divise a metà; l'assegno si rivaluta annualmente e dura oltre la maggiore età fino all'autonomia. La casa familiare è assegnata al genitore con cui i figli vivono, anche se di proprietà dell'altro. L'affidamento esclusivo resta eccezionale, per pregiudizio del minore. La riforma Cartabia (2023) ha introdotto il piano genitoriale allegato al ricorso, l'ascolto obbligatorio del minore dai dodici anni (o prima se capace), il curatore speciale in caso di conflitto e la possibilità di misure contro il genitore inadempiente; la mediazione familiare è proposta dal giudice. Il mancato pagamento del mantenimento è reato (articolo 570 e 570 bis del Codice penale) e il genitore può chiedere il pagamento diretto dal datore di lavoro dell'altro. Per i genitori in paesi diversi, il regolamento Bruxelles II ter e la Convenzione dell'Aia; l'Autorità centrale è il Dipartimento per la giustizia minorile. Il tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie unificherà dal 2026 le competenze.
I punti chiave
| Regola | Affido condiviso (legge 54/2006): responsabilità a entrambi; esclusivo solo per pregiudizio |
|---|---|
| Collocamento | Residenza prevalente presso un genitore nel 90 % dei casi; alternato paritario minoritario |
| Mantenimento | Proporzionale ai redditi e ai tempi; tabelle orientative (Milano); straordinarie a metà; rivalutazione ISTAT; oltre i 18 anni fino all'autonomia |
| Casa familiare | Assegnata al genitore collocatario anche se dell'altro |
| Riforma Cartabia | Piano genitoriale, ascolto dai 12 anni, curatore speciale, misure contro l'inadempiente |
| Inadempimento | Reato (articoli 570 e 570 bis c.p.); pagamento diretto dal datore di lavoro |
| Internazionale | Bruxelles II ter, Convenzione dell'Aia; Autorità centrale: Dipartimento per la giustizia minorile |
In pratica
- Preparare il piano genitoriale (calendario, scuola, salute, vacanze, spese) e cercare l'accordo: omologato dal tribunale o con negoziazione assistita, è più rapido e rispettato di una decisione imposta.
- Per il mantenimento, raccogliere redditi e spese dei due genitori; le tabelle del tribunale di Milano danno un ordine di grandezza; chiedere la rivalutazione annuale.
- In caso di mancato pagamento, chiedere al giudice il pagamento diretto dal datore di lavoro e denunciare (articolo 570 bis); l'INPS non anticipa gli alimenti in Italia, salvo il Fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno.
- Il figlio dai dodici anni viene ascoltato dal giudice: prepararlo senza influenzarlo; il curatore speciale lo rappresenta in caso di conflitto grave.
- Prima di trasferirsi con il figlio in un'altra città o all'estero, l'accordo scritto dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice: il trasferimento unilaterale è sanzionato.
Costi e copertura
Procedimento consensuale con avvocato da 1 000 a 3 000 euro; contenzioso da 5 000 euro in su; patrocinio a spese dello Stato sotto la soglia; mediazione familiare gratuita nei consultori pubblici o da 50 a 100 euro a seduta.
Cambiamenti recenti
La riforma Cartabia (2023) ha introdotto piano genitoriale, ascolto e curatore speciale; la Cassazione ha ammesso (2022-2024) il collocamento alternato quando i genitori collaborano; il tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie è previsto dal 2026; i servizi sociali restano il punto debole per tempi e risorse.
A chi rivolgersi
- Tribunale ordinario (sezione famiglia) e, dal 2026, tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
- Consultori familiari: mediazione gratuita.
- Ministero della Giustizia — Dipartimento per la giustizia minorile: sottrazioni internazionali.
- Associazioni: Gesef, Associazione genitori separati, Telefono Azzurro (minori).
Da sapere
«Affido condiviso» non vuol dire tempi uguali: in Italia il figlio vive di regola con un genitore e vede l'altro a fine settimana alternati, e la casa va con il figlio anche se è dell'altro. Chi vuole il collocamento alternato deve proporlo con un piano credibile e una collaborazione dimostrata.
Fonti e link ufficiali
- Codice civile — articoli 337 bis-337 octies (esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione) — Normattiva
- Legge 8 febbraio 2006 n. 54 — affidamento condiviso — Normattiva
- Tribunale di Milano — tabelle orientative per il mantenimento dei figli — documenti
Link verificati verso fonti ufficiali o di riferimento. Si aprono in una nuova scheda.
